di Valeria Zeppilli - Domani, lunedì 10 luglio, il decreto legislativo di riforma della magistratura onoraria e dell'ufficio del giudice di pace arriva nelle stanze del Consiglio dei Ministri per l'esame definitivo e si appresta, quindi, a superare l'ultimo ostacolo che lo distanzia dalla sua approvazione.
Giudici di pace, le nuove competenze
Le novità in arrivo partono dalle competenze, sebbene con una eco molto ridotta rispetto a quanto sembrava all'inizio.
Il giudice di pace conquisterà gradualmente, infatti, tutte le liti condominiali, i pignoramenti mobiliari e i risarcimenti danni da sinistri stradali di importo sino a 50mila euro. È stato invece bocciato il passaggio di competenze dal tribunale per quanto riguarda il regolamento di confini, l'impugnazione della divisione immobiliare, lo scioglimento della comunione su beni immobili, l'accertamento della servitù e la costituzione, l'acquisto e l'estinzione delle servitù prediali.
Durante l'iter di approvazione del testo, inoltre, è stato messo uno stop anche all'aumento delle competenze penali, che resteranno quelle di sempre e non si estenderanno ai reati di minaccia non aggravata, di abbandono di animali o di furto perseguibile a querela né alle contravvenzioni per la vendita di fitofarmaci o a quelle relative agli animali o alle specie vegetali protette e al rifiuto di fornire le proprie generalità alle forze dell'ordine.
Incarichi magistratura onoraria
Altro aspetto di rilievo della riforma riguarda la disciplina degli incarichi, che potranno durare al massimo otto anni, saranno retribuiti con un'indennità composta da una voce fissa, che potrà arrivare sino a massimo 16mila euro lordi, e una voce condizionata dal raggiungimento di determinati obiettivi e, quindi, variabile.
L'impegno lavorativo richiesto ai giudici di pace, nonostante il CSM lo abbia ritenuto esiguo, è pari a due giorni a settimana.
Il decreto, infine, si occupa di regolare un regime previdenziale e assistenziale per la magistratura onoraria, che, tuttavia, incide sulle indennità a questa spettanti e non sulle risorse statali.