di Marina Crisafi - Da oggi partono ufficialmente i nuovi voucher lavoro istituiti con la manovrina al posto dei vecchi strumenti. E dai consulenti del lavoro arrivano le istruzioni per l'uso alle nuove regole.
I nuovi voucher: libretto di famiglia e PrestO
Il decreto legge numero 2853, di conversione del d.l. n. 50 del 2017, c.d. manovrina, "copre il vuoto normativo - scrive nella circolare n. 8/2017 la Fondazione Studi consulenti del lavoro - creatosi dopo la soppressione dei voucher".
Da oggi, per le prestazioni di lavoro occasionale, dunque, vengono introdotte due modalità per l'occupazione dei lavoratori, che hanno regole differenti in base alle caratteristiche delle attività prestate e dell'utilizzatore del buono lavoro.
In pratica, "le persone fisiche che utilizzano prestazioni limitatamente ad alcune attività, non incluse nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, possono utilizzare il 'libretto di famiglia' - spiegano i consulenti - in tutti gli altri casi, invece, è previsto il contratto di prestazione occasionale".
Come funziona il Libretto di famiglia
La forma semplificata per la gestione del lavoro accessorio che si esplica attraverso il 'libretto di famiglia' interessa soprattutto "chi svolge piccoli lavori domestici, di giardinaggio o manutenzione oppure chi svolge assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, oppure per attività di insegnamento privato supplementare".
La circolare passa a precisare, dunque, oltre alle attività per le quali è possibile richiedere prestazioni occasionali con il libretto, "anche gli adempimenti che il prestatore e l'utilizzatore devono rispettare". Entrambi, prosegue la circolare, devono, infatti, "preliminarmente effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica Inps" disponibile da oggi.
La registrazione "è indispensabile sia per permettere agli utilizzatori di richiedere il libretto di famiglia, sia per consentire all'Inps di identificare il prestatore quale soggetto destinatario delle prestazioni ai fini assicurativi e per il pagamento dei compensi".
Difatti, l'istituto userà i dati, chiariscono i consulenti, "per l'accredito delle spettanze e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore del prestatore". L'utilizzatore dovrà altresì sempre transitare dalla piattaforma Inps "per il pagamento del libretto di famiglia, per ulteriori richieste di libretti nominativi prepagati e per effettuare la comunicazione mensile". La stessa deve avvenire, conclude la fondazione, "entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa con la finalità di fornire all'Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi".
Per approfondimenti, leggi la circolare sotto allegata
PrestO, come funziona
Il nuovo contratto di prestazione occasionale, PrestO, introdotto dalla l. n. 96/2017, di conversione della manovrina, è uno strumento che può essere usato dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. Tale contratto è rivolto a: professionisti, autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, e pubbliche amministrazioni. In pratica, sono compresi tutti i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, le associazioni, le onlus (e così via).
Il contratto è soggetto a precisi limiti economici:
- per ogni prestatore e utilizzatore, i compensi non possono superare complessivamente i 5mila euro;
- per le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore in favore dello stesso utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.
Non si può fare ricorso al PrestO per i lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato ovvero una collaborazione coordinata e continuativa.
Il compenso giornaliero per ogni lavoratore non può essere inferiore a 36 euro, ossia al corrispettivo per 4 ore lavorative. E il compenso orario è fissato ad almeno 9 euro l'ora.
Sono a carico dell'utilizzatore, inoltre, i contributi alla gestione separata, nella misura del 33% e l'assicurazione Inail, nella misura del 3,5%.
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, il "datore" ha l'obbligo di comunicare tramite la piattaforma Inps telematica, i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, il settore dell'attività lavorativa. Contestualmente alla comunicazione, il prestatore riceverà notifica della stessa (ovvero dell'eventuale revoca) tramite mail o sms.
Consulenti lavoro, la circolare n. 8/2017
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