Prima la prevenzione sulle strade, poi la contestazione della multa. I poliziotti impegnati a prevenire gli incidenti possono non contestare immediatamente un'infrazione al Cds. La multa, dice la Corte di Cassazione, deve comunque essere pagata. A fare le spese della sentenza 17573/05, un automobilista di Caltanissetta, Pietro L.R. che si era opposto a tre infrazioni di 500 euro complessive 'accertate con apparecchiatura Infratel' nell'ottobre del '98 contestategli con successiva raccomandata a casa dalla Polizia Stradale di Caltanissetta. Gli agenti non avevano contestato l'infrazione subito 'perche' in servizio con auto munita di targa di copertura nell'espletamento del servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettivita''. L'automobilista ha protestato in Cassazione dopo che il Tribunale di Caltanissetta, nel febbraio del 2000, aveva convalidato le sanzioni amministrative sostenendo che 'ragioni di riservatezza avevano legittimamente impedito la contestazione immediata'. La Prima sezione civile, contrariamente alle richieste del pg Carlo Destro che ha chiesto l'annullamento della sanzione, ha respinto il ricorso di Pietro L.R. sottolineando 'l'impossibilita' della contestazione immediata' alla luce del fatto che 'la Polizia viaggiava con autovettura munita di targa di copertura nell'espletamento del suo servizio di prevenzione e repressione a tutela della collettivita'' e che dunque 'non era opportuno esporsi'. L'automobilista, oltre alla multa di 500 euro, dovra' sborsarne altri 400 per le spese processuali.
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