di Roberto Paternicò - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) forniscono le prime indicazioni sull'attivazione della procedura arbitrale per il ristoro del pregiudizio effettivamente subito, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dagli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.
Arbitrato: le indicazioni del Fitd
IL FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi), comunica la seguente "Offerta al Pubblico":
"I. PREMESSA
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("FITD"), quale gestore del Fondo di solidarietà ("Fondo") istituito per l'erogazione di prestazioni a favore degli investitori di cui all'art. 8 del Decreto-Legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, come modificato dall'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15 ("Decreto Legge"), formula la presente offerta al pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 83 del 9 maggio 2017 ("Decreto Ministeriale") - Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui all'art. 1, comma 857, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 ("Offerta al Pubblico").
II. OGGETTO
L'Offerta al Pubblico comunica agli Investitori (come infra definiti) la facoltà di accesso al Fondo tramite procedura arbitrale ai fini del ristoro del pregiudizio effettivamente subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati ("Strumenti Finanziari Subordinati") emessi da Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (ciascuna, la "Banca in Liquidazione").
Nell'ipotesi in cui il Ricorso (come infra definito) preveda l'utilizzo di autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("DPR"), queste dovranno contenere espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del DPR.
III. DESTINATARI
L'Offerta al Pubblico è riservata agli Investitori, così individuati:
a) la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli Strumenti Finanziari Subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la
Banca in Liquidazione che li ha emessi; e
b) il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado, in possesso degli Strumenti Finanziari Subordinati a seguito di trasferimento con atto tra vivi dai soggetti di cui alla lett.a).
IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli Investitori presentano il ricorso al Collegio arbitrale ("Collegio Arbitrale") avente sede presso la Camera arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 210 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), del Decreto Ministeriale ("Camera Arbitrale") utilizzando il modulo reperibile sul sito internet istituzionale della Camera Arbitrale ("Ricorso"); il Ricorso è presentato nei termini e alle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto Ministeriale. Il Ricorso è gratuito per l'Investitore.
La presentazione del Ricorso vale quale accettazione irrevocabile dell'Offerta, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto Ministeriale.
Il Ricorso non può essere presentato nel caso in cui sia stata già attivata, per i medesimi Strumenti Finanziari Subordinati, la procedura di indennizzo forfettario di cui all'art. 9 del Decreto Legge.
V. RICORSO E RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROCEDIBILITÀ
E' facoltà dell'Investitore la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto ritenuto responsabile innanzi all'Autorità Giudiziaria. La proposizione dell'azione è causa di improcedibilità del Ricorso. La medesima azione, proposta in pendenza del giudizio arbitrale, impedisce la pronuncia o l'efficacia del lodo nei confronti del FITD.
VI. DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Nell'ipotesi di accertamento, da parte del Collegio Arbitrale, di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF, il FITD dà esecuzione al lodo ("Lodo") nella misura determinata dal Collegio Arbitrale.
VII. ESCLUSIVITÀ DELLA PROCEDURA ARBITRALE
Nell'ambito della procedura arbitrale non possono essere fatti valere, nei confronti del FITD, titoli diversi da quelli accertati all'esito della medesima procedura.
VII. TEMPISTICHE
Il Ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro quattro mesi dalla data della presente Offerta al Pubblico.
Il Lodo è pronunciato secondo diritto entro centoventi giorni dalla assegnazione del Ricorso al Collegio Arbitrale. Il termine può essere prorogato sino a un massimo di novanta giorni per motivate esigenze."
Per ulteriori informazioni www.fitd.it/Comunicazioni.
Arbitrato: il modulo e le indicazioni dell'Anac
L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), invece, ha pubblicato il modulo per richiedere l'accesso al Fondo di solidarietà (FITD) tramite procedura arbitrale mentre sono in fase di definizione le linee guida per valutare il diritto al ristoro. La richiesta è consentita ai titolari di strumenti finanziari subordinati acquistati dagli istituti di credito in liquidazione (Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) che non hanno aderito all'indennizzo forfettario, oppure ai loro successori. Come previsto dal decreto del MEF n.83/2017, i richiedenti dovranno fornire nel ricorso le informazioni necessarie a valutare la richiesta, allegando la documentazione relativa agli strumenti subordinati acquistati (contratto quadro, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini eseguiti) e ogni altro atto rilevante ai fini della valutazione della domanda risarcitoria (ad es. il documento sui rischi generali dell'investimento, la scheda prodotto, i rendiconti periodici).
La camera arbitrale dell'Anac sta elaborando le linee guida con cui sarà valutata l'eventuale violazione degli obblighi informativi ai quali, in base al Testo unico della finanza, sono tenuti gli istituti e quindi determinare l'effettivo diritto all'indennizzo dei risparmiatori che ne hanno fatto richiesta.
Gli investitori in strumenti finanziari subordinati delle succitate banche in liquidazione che vogliono accedere al Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale possono presentare ricorso esclusivamente attraverso l'apposito modulo da trasmettere al seguente indirizzo: arbitrato.banche@pec.anticorruzione.it
In alternativa, ove il ricorrente non risulti assistito, il ricorso può essere presentato su supporto cartaceo e inviato al Collegio arbitrale presso la sede dell'ANAC - Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma.
Il modulo per richiedere l'arbitrato é online: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Autorita/CameraArbitrale/collegioArbitrale