La riforma del processo penale introduce l'estinzione del reato per condotte riparatorie in caso di procedibilità a querela revocabile

di Valeria Zeppilli - La riforma del processo penale recentemente approvata (vedi testo qui sotto allegato) ha introdotto nel codice penale un nuovo articolo, il numero 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie". 

Estinzione del reato per condotte riparatorie

Con esso, in sostanza, si prevede che se l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ne ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, il giudice dichiara l'estinzione del reato. A tal fine, non è richiesto che l'offerta sia accettata dalla vittima, ma è sufficiente che la somma sia reputata congrua dal giudice.

La riparazione, tuttavia, deve avvenire integralmente entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salvo l'ulteriore termine di massimo sei mesi accordabile dal giudice all'imputato che dimostri di non aver potuto adempiere nel termine ordinario per fatto a lui non addebitabile.

La lista dei reati perseguibili a querela soggetta a remissione che potranno essere estinti

La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, in ogni caso, non si applica a tutti i reati ma, per espressa previsione dell'articolo 162-ter c.p., solo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione.

Potranno essere estinti con la riparazione, quindi, i seguenti reati:

- mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)

- violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo (art. 388-bis c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)

- esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.)

- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri se il fatto concerne una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore (art. 490 c.p.)

-falsità in cambiale o titoli di credito, ma non in testamento olografo (art. 491 c.p.)

-turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

-violazione degli obblighi di assistenza familiare, salvo limitate eccezioni (art. 570 c.p.)

-sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.)

-sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.)

-percosse (art. 581 c.p.)

-lesioni personali lievissime (art. 582 c.p.)

-lesioni personali colpose, tranne determinate eccezioni (art. 590 c.p.)

-diffamazione (art. 595 c.p.)

-minaccia (art. 612 c.p.)

-stalking non realizzato con minacce gravi (art. 612-bis c.p.)

-violazione di domicilio (art. 614 c.p.)

-interferenze illecite nella vita privata, purché non commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (art. 615-bis c.p.)

-accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non aggravato (art. 615-ter c.p.)

-violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.)

-cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, purché non commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.(art. 617 c.p.)

-intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, purché non commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. (art. 617-quater c.p.)

-rivelazione del contenuto di corrispondenza (art. 618 c.p.)

-rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.)

-rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.)

-rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.)

-furto semplice (art. 624 c.p.)

-furto commesso dal colpevole al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, quando questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (art. 626 c.p.)

-furto commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno (art. 626 c.p.)

-furto commesso spigolando, rastrellando o raspollando nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto (art. 626 c.p.)

-usurpazione - rimozione o alterazione dei termini di un immobile (art. 631 c.p.)

-deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)

-invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)

-danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

-introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)

-ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.)

-uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

-deturpazione e imbrattamento di cose altrui, salvo che il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati o su cose di interesse storico o artistico (art. 639 c.p.)

-truffa non aggravata (art. 640 c.p.)

-frode informatica non aggravata (art. 640-ter c.p.)

-insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

-fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)

-appropriazione indebita, salvo che il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o che ricorra taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 c.p. (art. 646 c.p.)

-delitti contro il patrimonio di alcuni determinati congiunti, commessi senza violenza alle persone (art. 649 c.p.)

Leggi anche:

"Stalking: reato cancellato con la riparazione del danno… anche se la vittima rifiuta il risarcimento"

"Stalking: il governo ripensa la procedibilità a querela"

Testo riforma processo penale
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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