di Lucia Izzo - Periodo di verifiche e aggiornamenti per gli avvocati per quanto riguarda le polizze per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e dagli altri rischi dell'attività di studio.
In sostanza, a partire dall'11 ottobre scatta l'operatività dei parametri contenuti del D.M. del 22 settembre 2016 chiamato a disciplinare "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato" (per approfondimenti: Avvocati: al via l'assicurazione obbligatoria, ecco il decreto).
Ai legale è dunque richiesto di verificare se la propria polizza risponde ai nuovi standard legislativi oppure necessita di modifiche e integrazioni che dovranno avvenire entro il suindicato termine e non alla scadenza dei contratti già stipulati, pena la commissione di un illecito disciplinare.
L'obbligo di assicurazione per gli avvocati
Imposto a tutti i professionisti dal d.l. 138/2011, l'assicurazione obbligatoria è stata disciplinata per gli avvocati dall'art. 12 della Riforma Forense, legge 247/2012, il quale ha stabilito l'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
A questo si aggiunge l'obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Il decreto ministeriale è poi intervenuto, come previsto dalla stessa legge forense, a stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze. In particolare, l'art. 1 stabilisce l'oggetto della polizza assicurativa che dovrà coprire tutti i danni che l'avvocato dovesse colposamente causare (anche per colpa grave) a clienti o terzi nello svolgimento dell'attività professionale; a questi si aggiungono i danni che derivano dai fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Quanto alle fasce di rischio e massimali (art. 3 del decreto) vanno garantiti importi proporzionalmente crescenti in relazione al fatturato e alle dimensioni dello studio: dal minimo obbligatorio di 350mila euro per chi svolge attività individuale e possiede un fatturato inferiore a 30mila euro, si possono raggiungere anche i 5 e 10 milioni all'anno per gli studi più grandi che contano oltre dieci professionisti organizzati collettivamente.
In presenza di franchigie e scoperti, inoltre, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
Per avvocati e collaboratori, praticanti o dipendenti non soggetti a copertura assicurativa obbligatoria Inail, la polizza dovrà altresì prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.
A partire dall'11 ottobre diventerà definitivo l'obbligo di stipulare la copertura assicurativa in base a tali criteri e gli avvocati già in possesso di polizza avranno l'obbligo di adeguarla alle disposizioni dettate dal decreto.
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