Pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore la legge n. 110/2017 che introduce nel codice penale il nuovo reato di tortura. Tutte le novità e il testo

di Marina Crisafi - È in vigore il delitto di tortura nell'ordinamento italiano. La legge n. 110/2017 (sotto allegata), approvata lo scorso 5 luglio in via definitiva, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale per diventare vigente dal 18 luglio 2017.

Il provvedimento, nello specifico, introduce nel codice penale due reati: quello di tortura ex art. 613-bis, e quello di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, ex art. 613-ter.

Leggi: "Il reato di tortura è legge: tutte le novità e il testo"

Ecco le novità introdotte nel codice penale:

Il reato di tortura

Il nuovo art. 613-bis del codice penale punisce "chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa" con la pena della reclusione da 4 a 10 anni di carcere. Sempre che il fatto sia commesso "mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

Fino a 12 anni per i pubblici ufficiali che commettono tortura

Se a macchiarsi del delitto di tortura è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, "con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio", la pena sale da cinque a dodici anni.

Tuttavia, l'aggravante non scatta "nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti".

Lesioni personali e morte: pene più gravi

Inoltre, se dalla tortura perpetrata, deriva una lesione personale le pene sono notevolmente aumentate. In particolare, salgono di 1/3 se la lesione è grave e della metà se è gravissima. In caso di morte, invece, quale conseguenza non voluta della tortura, la pena è della reclusione di anni trenta; se la morte è cagionata volontariamente la pena è dell'ergastolo.

Il reato di istigazione del p.u. a commettere tortura

La nuova legge introduce anche la fattispecie autonoma del reato di "istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura", ex art. 613-ter c.p. In particolare, si prevede che il p.u. (o l'incaricato di un pubblico servizio) che, nell'esercizio delle funzioni (o del servizio), "istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio

a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Dichiarazioni sotto tortura non utilizzabili

Il testo modifica altresì l'art. 191 del codice di procedura penale, aggiungendo il comma 2-bis in base al quale, "le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale".

Migranti, no all'espulsione per chi va in un paese a rischio tortura

L'art. 3 della nuova legge modifica inoltre il testo unico sull'immigrazione sancendo che "non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura". Nella valutazione dei motivi si tiene conto anche dell'esistenza, nello Stato di destinazione, "di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani".

Niente immunità per gli stranieri condannati per tortura

L'art. 4 infine esclude qualsiasi forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

Legge 110/2017

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