Rischia il carcere il medico di turno che ritarda la visita. Il ritardo, infatti, equivale 'di fatto ad un rifiuto'. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna a sei mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa) e alla interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di Claudio M., medico di turno presso la guardia medica del presidio ospedaliero di Pieve di Coriano, nel mantovano, che, pur avendo ricevuto nella notte una richiesta di intervento a domicilio da un ottantenne che lamentava 'fortissimi dolori addominali e non riusciva ad urinare', aveva assicurato 'a parole' il suo intervento che si era fatto attendere tanto che l'anziano era stato accompagnato da un vicino di casa al pronto soccorso. Per la Suprema Corte, il medico di turno, 'in quanto dotato, nell'espletamento dell'attivita' di diagnosi e di prescrizioni di prestazioni farmaceutiche e terapeutiche, di poteri certificativi ed autoritativi, riveste lo 'status' di pubblico ufficiale che ha il dovere di non rifiutare indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanita' deve essere compiuto senza ritardo'. La vicenda analizzata dalla Sesta sezione penale risale al 14 settembre del '98. Alle 3,44 di quella notte, il dottor Claudio M. 'era stato allertato dal 118 per intervenire presso l'abitazione di Enrico R., ottantenne che lamentava, da molte ore, fortissimi dolori addominali'.
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