di Gabriella Lax - Il bonus per la prima casa si può richiedere per la seconda volta in caso di abitazioni dichiarate inagibili. A chiarirlo è la risoluzione n. 107 (dopo l'interpello di un contribuente interessato dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre del 2016), pubblicata il primo agosto scorso dall'Agenzia delle Entrate.
La risoluzione (sotto allegata) fornisce chiarimenti per i contribuenti che hanno acquistato un immobile come abitazione, usufruendo delle agevolazioni "prima casa', in seguito dichiarato inagibile (come nel caso di specie, riguardante gli eventi sismici intervenuti nell'agosto e nell'ottobre del 2016). Per costoro, secondo le Entrate c'è la possibilità di acquistare una nuova abitazione fruendo nuovamente del beneficio.
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Dunque le agevolazioni per l'acquisto della prima casa possono essere richieste di nuovo quando l'abitazione precedentemente acquistata con il bonus risulta inagibile (nel caso di specie a causa del sisma) e quando il beneficiario delle agevolazioni si trova, di fatto, a dover acquistare obbligatoriamente una seconda casa.
Per l'Agenzia delle Entrate «nella fattispecie rappresentata dall'istante si configura, per effetto di un evento sopravvenuto e cioè l'evento sismico, una ipotesi di inidoneità oggettiva all'utilizzo abitativo dell'immobile posseduto. Si ritiene, pertanto che, fintanto che permanga la dichiarazione di inagibilità dell'immobile preposseduto, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' per l'acquisto di un nuovo immobile, in quanto si trova nelle condizioni di poter dichiarare "di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà ....su altra casa di abitazione acquistata...con le agevolazioni...". La dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di abitazione sita nel Comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con le agevolazioni 'prima casa' deve intendersi riferita, nel caso rappresentato, ad immobili diversi da quello per il quale permane la dichiarazione di inagibilità».
Infine «qualora, in data successiva al nuovo acquisto agevolato, venga revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile preposseduto, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile in quanto al momento del nuovo acquisto risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di 'prima casa' per godere dell'agevolazione».
Agenzia Entrate risoluzione 107-E-2017• Foto: 123rf.com