di Lucia Izzo - La nuova legge sulla concorrenza, approvata definitivamente lo scorso 3 agosto (per approfondimenti: Ddl concorrenza è legge: le novità per avvocati e assicurazioni) e ora pubblicata in G.U. (sotto allegata) ha di fatto recato diverse modifiche riguardanti avvocati e professionisti.
In particolare, la nuova legge ha finalmente disciplinato puntualmente l'esercizio della professione forense in forma societaria ed eliminato il c.d. vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale.
Avvocati: sì alle società di capitali
L'esercizio della professione forense in forma societaria, stabilisce l'art. 4-bis della legge 247/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza, è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
Ancora, la norma sancisce il divieto della partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o interposta persona, pena l'esclusione del socio.
Nelle società di avvocati, inoltre, i soci dovranno essere, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.
Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi
Ancora, i membri dell'organo di gestione non potranno essere estranei alla compagine sociale e la maggioranza di essi dovrà essere composta da soci avvocati. I soci professionisti potranno rivestire la carica di amministratori.
Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta comunque fermo il principio della personalità della prestazione professionale.
Avvocati: niente più vincolo di appartenenza a una sola associazione
L'avvocato potrà, inoltre, essere membro di più associazioni contemporaneamente. La legge sulla concorrenza ha fatto venir meno il c.d. vincolo di appartenenza che era stabilito dal comma 4 dell'art. 4 della legge 247/2017 (Associazioni tra avvocati e multidisciplinari).
La norma stabiliva espressamente che l'avvocato potesse essere associato a una sola associazione, tuttavia la legge sulla concorrenza lo ha esplicitamente abrogato, consentendo così ai legali di poter essere membri anche di diverse associazioni tra avvocati.
Legge n. 124/2017• Foto: 123rf.com