di Valeria Zeppilli - La possibilità per gli avvocati, così come per gli altri professionisti e per le imprese, di compensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con le cartelle esattoriali è stata prorogata anche per il 2017.
Nella Gazzetta Ufficiale numero 194 del 21 agosto 2017, infatti, è stato pubblicato il decreto del 9 agosto scorso, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha esteso la durata temporale della possibilità di compensazione ricomprendendovi l'anno in corso.
Natura dei crediti
Per poter essere oggetto di compensazione con le cartelle di pagamento, i crediti vantati dagli avvocati nei confronti della P.A. innanzitutto non devono essere prescritti.
Inoltre deve trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili.
A queste condizioni, possono essere compensati anche gli onorari che i legali hanno maturato per assistenza resa in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore dei clienti che ne avevano diritto.
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Affidamento dei carichi
Se da un lato della compensazione ci sono i crediti verso la pubblica amministrazione, dall'altro lato, come visto, ci sono i debiti oggetto di cartelle di pagamento.
A tale proposito, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che questi ultimi rientrano nel meccanismo, per il 2017, solo se i relativi carichi sono stati affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
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