Chi acquista può usufruire dell'agevolazione prevista per i piani di recupero anche se già usufruita dal precedente acquirente

Avv. Edoardo di Mauro - Secondo l'agevolazione fiscale di cui all'art. 5 della L. n. 168/1982 in materia di piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.

Agevolazioni fiscali immobili recuperati: imposte in misura fissa

In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e ss., postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l'esistenza di due requisiti: uno oggettivo costituito dall'inserimento degli immobili nei piani di recupero; l'altro soggettivo, derivante dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. L'agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto nell'atto di trasferimento del cespite (Cass. n. 18676 del 2015, v. Cass. n. 12515 del 2013, Cass. n. 1253 del 2014).

Agevolazione bis per l'acquirente che risana l'immobile

"L'intervento di risanamento di un immobile, che sia stato realizzato su beni, inclusi nelle zone di recupero, per i quali il precedente acquirente abbia già usufruito dell'agevolazione L. n. 168 del 1982, ex art. 5, non esclude che il successivo acquirente dell'immobile possa usufruire della medesima agevolazione, potendosi ravvisare il presupposto oggettivo richiesto dalla norma nelle ipotesi in cui il fabbricato abbia necessità di un ulteriore recupero, rispetto a quello già eseguito dai precedenti proprietari (nella specie, interventi di risanamento edilizio consistenti in opere di demolizione e ricostruzione del manufatto)". Lo ha affermato la Cassazione, con ordinanza n. 19543/2017, accogliendo il ricorso di un contribuente cui l'amministrazione aveva revocato le agevolazioni ex l. n. 168/1982, relativamente ad un immobile sul quale aveva effettuato opere di risanamento. Per l'Agenzia

delle Entrate, il beneficio era già stato usufruito dai precedenti proprietari e dunque non spettava nuovamente. Per la Corte, però, il presupposto è errato. Il beneficio infatti affermano gli Ermellini, "può essere riconosciuto se l'ulteriore ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano di recupero indicato nell'atto di trasferimento e sia conforme al c.d. Piano di Recupero Generale adottato dal Comune, in conformità ai presupposti indicati dalla L. n. 457 del 1978".

Edoardo Di MauroEdoardo di Mauro - articoli
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Avvocato, si occupa di diritto amministrativo, penale, contratti, diritto dell'informatica ed internet.

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