di Valeria Zeppilli - Con il messaggio Inps numero 3098/2017 del 25 luglio (qui sotto allegato), l'Istituto, accogliendo i consolidati orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha stabilito che nella verifica del requisito di reddito richiesto per le prestazioni agli invalidi civili non si seguirà più come in passato il criterio di cassa ma il criterio di competenza.
Si tratta di una novità che renderà quindi più agevole il riconoscimento delle predette prestazioni e che, peraltro, si estende anche a tutte le situazioni pendenti per i ricorsi, che saranno chiuse in forza del nuovo principio.
Criterio di cassa e criterio di competenza
Più precisamente, la novità supera a partire dallo scorso 25 luglio la distinzione che veniva operata tra assegno sociale Inps e prestazioni di invalidità civile, posto che sino alla predetta data l'Inps utilizzava il criterio di competenza solo per il primo, mentre con riferimento alle seconde calcolava e valutava gli arretrati che il richiedente aveva incassato in un determinato anno a prescindere dall'anno di riferimento (applicando, appunto, il criterio di cassa).
La posizione della giurisprudenza
La distinzione non è mai passata inosservata e, spesso, è finita nelle aule di giustizia.
Già nel 2005, con la sentenza numero 12796, le Sezioni Unite avevano sancito che le erogazioni di prestazioni previdenziali da parte dell'Istituto dovevano derivare da un accertamento reddituale fatto sempre e solo seguendo il criterio di competenza.
L'adeguamento dell'Inps
Ci sono voluti parecchi anni ma infine, quest'estate, dopo aver acquisito anche il parere favorevole del Ministero del lavoro, l'Inps ha deciso di cambiare il proprio criterio di accertamento reddituale per le prestazioni di invalidità civile, conformandosi alla posizione espressa dai giudici.
Insomma, anche per gli invalidi civili tutti gli arretrati sono ora calcolati per i ratei maturati in ciascun anno di competenza e non complessivamente.
Si pensi ad esempio al caso in cui nel 2017 un potenziale beneficiario della prestazione abbia incassato 1000 euro, di cui 500 euro relativi a competenze del 2016: per il 2017 rileveranno solo i residui 500 euro relativi alle competenze di questo anno.
Istanze pregresse
L'Inps, come accennato, ha chiarito che il nuovo criterio si estenderà anche alle istanze pregresse, più precisamente a quelle respinte proprio in conseguenza dell'applicazione del criterio di cassa in luogo di quello di competenza.
Nel dettaglio, se per la domanda respinta è pendente istanza di autotutela, la stessa andrà accolta dall'Inps.
Se, invece, è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale e non sia ancora stata svolta la seduta, l'Inps riconoscerà la prestazione in autotutela.
Infine, se per la domanda respinta, a seguito di accoglimento del ricorso al Comitato provinciale, il il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione, la Direzione centrale alla quale sia stata trasmessa la sospensiva trasmetterà alla Sede competente un invito formale ad accogliere l'istanza in autotutela.
Messaggio Inps numero 3098/2017