di Lucia Izzo - Modifiche per la firma elettronica che diventa più sicura grazie alla previa autenticazione del titolare. È quanto previsto dal decreto legislativo correttivo al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), approvato nei giorni scorsi in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della riforma Madia.
Tra le molte novità, che toccano l'ambito del domicilio digitale e introducono il difensore civico digitale (per approfondimenti: Riforma Pa: al via il domicilio digitale) emerge anche una rinnovata attenzione alla firma elettronica.
Firma digitale e firma elettronica
Firma digitale e firma elettronica (qualificata o avanzata), sono concetti già noti e disciplinati dalla legge. Il CAD, all'art. 1, precisa che per firma elettronica debba intendersi l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
La firma elettronica avanzata, invece, racchiude l'insieme di quei dati che permettono di identificare il firmatario del documento e ne garantiscono la connessione univoca a questi. Tali dati sono creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.
Per quanto riguarda la firma elettronica qualificata, questa rappresenta un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Ancora diversa è la firma digitale, altro tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Firma elettronica: nuove modalità collegate a Spid?
A questi strumenti, aventi lo stesso valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiungerà un nuovo procedimento dedicato alla firma, in quanto il decreto correttivo interverrà sull'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiungendovi un comma 1-bis.
Secondo l'introdotta disposizione, il documento informatico soddisferà il requisito della forma scritta e avrà l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. anche quando sarà formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Presumibile che il nuovo sistema di firma elettronica "avanzata" sarà direttamente ricollegato a Spid, il sistema di identificazione digitale che ha preso piede negli ultimi anni e il cui valore è stato confermato dall'approvazione del recente decreto.
Se, dunque, in presenza di documenti autenticati a mezzo firma digitale ed elettronica (qualificata o avanzata), nonché con l'innovativo procedimento summenzionato, il giudice sarà vincolato quanto alla paternità e forma del documento, diversi sono tutti gli altri casi in cui, invece, i documenti informatici saranno liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
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