Infondata è l'eccezione di parte appellata in ordine alla mancata eccezione di prescrizione in quanto l'originario provvedimento impugnato verteva proprio sulla intempestività della domanda e, comunque, in primo grado, è stata riproposta l'eccezione di prescrizione per la conferma del provvedimento impugnato. Le argomentazioni svolte in appello ampliano i motivi già opposti, ma ha sempre fatto parte del "thema decidendum" la questione della prescrizione del diritto a pensione della ricorrente (Sez. Lav., sent. n. 5470 del 13-05-1993). Comunque, le diverse argomentazioni sono irrilevanti nel caso di specie avuto riguardo alla data di presentazione della domanda di pensione che è stata avanzata nel 2002 e, quindi, ben oltre ogni termine di prescrizione di cui si dirà. La questione attiene agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1993. Ai sensi dell'art. 136 cost. le sentenze della Corte costituzionale dichiarative della illegittimità costituzionale di una norma fanno cessare l'efficacia della norma stessa del giorno successivo alla loro pubblicazione, con la precisazione contenuta nell'art. 30, comma 3, della l. n. 87/1953 che da quel giorno la norma non può più avere applicazione. LaPrevidenza.it, 23/09/2005
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