Avv. Daniela di Palma - Con l'emanazione della Legge 127/2017 del 4.08.2017 (cd. Legge sulla concorrenza), il contratto di leasing, da sempre annoverato tra i contratti atipici, diventa contratto tipico.
Grazie al recente intervento del legislatore, infatti, le nuove disposizioni attribuiscono una propria definizione alla locazione finanziaria, disciplinano l'aspetto del grave inadempimenti e dell'ipotesi del fallimento dell'utilizzatore.
La definizione di leasing
In particolare, l'art. 1 comma 136 della Legge sulla Concorrenza dispone che: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto
. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».La legge 124/2017 reca dunque una disciplina unitaria e coerente, applicabile a ogni tipologia di bene oggetto del contratto (immobile, autovetture, beni mobili ecc.) che offra tutele reciproche ai contraenti (locatore e utilizzatore). In tal modo si dovrebbe introdurre un effetto deflattivo all'attuale contenzioso dovuto ai contrasti giurisprudenziali derivanti dalle incertezze interpretative sulla qualificazione del contratto stesso.
Cosa accade in caso di "grave inadempimento"? Quali sono le conseguenze?
I commi 137 e 138 del suddetto art.1 disciplinano gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
In particolare il comma 137 considera grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto:
- il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare.
- ovvero il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi per le altre tipologie di leasing.
Qualora il contratto si risolva per grave inadempimento dell'utilizzatore, ai sensi del comma 138, il concedente:
1) ha diritto alla restituzione del bene;
2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene;
3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonchè le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.
Come si procede alla vendita del bene?
Il comma 139 detta la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene, sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati. Nel caso in cui non sia possibile far riferimento ai predetti valori, si procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei 20 giorni successivi alla risoluzione del contratto.
Il fallimento dell'utilizzatore
Il comma 140, infine, si preoccupa di coordinare la nuova disciplina con alcune norme che richiamano tale fattispecie contrattuale.
In particolare viene fatta salva l'applicazione dell'art. 72-quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16 marzo 1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell'utilizzatore.
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue.
Il leasing abitativo
Viene fatta altresì salva l'applicazione della disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale introdotta dall'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge n. 208/2015 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).
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