di Marina Crisafi - Rimborsi entro 7 giorni dalla richiesta, ovvero, nel caso di bonifico bancario, entro 7 giorni lavorativi. È quanto ha assicurato Ryanair all'Enac, nel corso della teleconferenza che si è svolta nei giorni scorsi tra i responsabili dei diritti dei passeggeri dell'ente e quelli del customer services della compagnia low cost irlandese, nell'ambito della vicenda relativa alla cancellazione di una grande quantità di voli.
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Ryanair: rimborsi per intero ai passeggeri
Nell'informativa pubblicata dall'Enac, oltre a quanto comunicato da Ryanair relativamente alle procedure di rimborso, riprotezione e corresponsione dell'indennizzo (ove dovuto) ai passeggeri dei voli cancellati nel periodo compreso tra il 10 settembre e la fine di ottobre 2017, emerge altresì che "nel caso in cui il passeggero chieda il rimborso del biglietto, le somme pagate vengono restituite per intero, senza alcuna decurtazione o costi per spese di gestione della pratica".
Voli A/R, modifica del volo rimasto senza costi
Inoltre, per chi ha acquistato biglietti per voli di andata e ritorno, per i quali soltanto una delle tratte è stata cancellata, sarà possibile "la modifica senza costi aggiuntivi anche della tratta non cancellata".
Per quanto concerne il c.d. volo di riprotezione, ossia quello sostitutivo del volo cancellato, "non sono richieste integrazioni tariffarie".
La compensazione, invece, laddove dovuta, va richiesta online, utilizzando il modulo disponibile a questo link https://eu261expenseclaim.ryanair.com/?lg=IT
Avviso su procedura di reclamo più chiaro
Non solo. La compagnia irlandese, rileva l'Enac, si è impegnata anche a modificare il testo dell'avviso relativo alle regole per la corretta procedura di reclamo. Lo stesso, fa presente l'Ente, va presentato direttamente al vettore. E ove non vengano fornite risposte adeguate "entro sei settimane si può presentare reclamo alle sedi Enac dove si è verificato l'evento (nel caso di cancellazione del volo la sede è l'aeroporto dal quale il volo cancellato avrebbe dovuto partire), oppure all'Organismo responsabile degli Stati della Unione europea (in Italia all'Enac)".
L'Ente avvisa che, in ogni caso, proseguirà nel monitoraggio della questione e laddove accerti violazioni del regolamento 261/04 "erogherà le sanzioni previste dalla normativa di riferimento".
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