Avv. Daniela Di Palma - Da oggi, 1° ottobre 2017, entrano in vigore una serie di disposizioni del regolamento di esecuzione 2017/1431 e del regolamento delegato 2017/1430 del maggio 2017 in materia di marchio dell'Unione Europea. Tali disposizioni non saranno generalmente soggette ad applicazione retroattiva rispetto al profilo che andranno a modificare.
Dal marchio comunitario al MUE
Già a partire dal 23 marzo 2016, data di entrata in vigore del Regolamento UE 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario (regolamento modificativo, in prosieguo RMUE), il nome dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) è stato sostituito con quello di «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)». Allo stesso tempo, il marchio comunitario (MC) è diventato il marchio dell'Unione europea (MUE).
Il RMUE ha modificato il precedente RMC tenendo conto delle esigenze evidenziate dalla pratica, dall'avvento di internet e delle nuove tecnologie e della necessità di adeguarsi agli impegni internazionali assunti dall'UE.
L'adeguamento dei marchi esistenti in marchi dell'Unione Europea sarà automatico, senza necessità di alcuna richiesta specifica, e l'UEIPO offrirà anche un servizio di mediazione per la risoluzione di controversie.
Le novità sul marchio dell'unione europea in vigore dal 1° ottobre
Da oggi 1° ottobre saranno tre gli ambiti interessati dalle modifiche:
1) La rappresentazione grafica
É' abolito il requisito della rappresentabilità grafica del segno ai fini della registrazione [art. 4(1)(b)]: sarà registrabile come marchio qualunque segno, purché la sua rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva. Ciò introduce implicitamente la possibilità di registrare, ad esempio, i marchi olfattivi.
Vale il principio «what you see is what you get» («ciò che si vede è ciò che si ha») con l'obiettivo di rendere le iscrizioni nel registro dei MUE più chiare, accessibili e facili da cercare.
L'obiettivo è accrescere la certezza del diritto per gli utenti e ridurre il tasso di obiezioni relativamente ai requisiti formali.
2) I marchi di certificazione Europea
I marchi di certificazione UE sono definiti come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati».
Tale tipologia di marchio ha la funzione di indicare che i prodotti e i servizi recanti il marchio sono conformi alle prescrizioni normative predefinite nei regolamenti d'uso e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione, indipendentemente dall'identità dell'impresa che effettivamente produce o fornisce i prodotti e i servizi in questione e, pertanto, utilizza il marchio di certificazione.
Per la registrazione di una marchio di certificazione è necessario depositare (entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione) anche il relativo regolamento d'uso, indicante i soggetti abilitati all'uso di tale marchio, le caratteristiche oggetto della certificazione, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza sullo stesso.
3) Gli aspetti procedurali
Si tratta di una serie di modifiche in ordine alla:
- Priorità: la rivendicazione di priorità dovrà essere effettuata contestualmente al deposito della domanda;
- Carattere distintivo acquisito in subordine: al momento della domanda potrà essere allegata, in via subordinata, l'acquisizione del carattere distintivo del segno attraverso il suo uso in concreto;
- Lingue e traduzione: la maggior parte delle prove può essere depositata in qualsiasi lingua ufficiale dell'UE;
- Cessione di MUE a titolo di rimedio: laddove un rappresentante dovesse registrare un determinato marchio senza l'autorizzazione del titolare, quest'ultimo potrà chiederne la cessione.
- Procedimenti di opposizione/annullamento
- Commissioni di ricorso
Restano ferme le novità fiscali, già in vigore dal 23 marzo 2016, che hanno apportato una riduzione dei costi per i depositi di marchi per una classe merceologica (il precedente regime prevedeva una tassa base di euro 900,00 comprensiva di 3 classi merceologiche).
Attualmente, le tasse per la registrazione ed il rinnovo di un marchio ammontano ad euro 850,00 per una sola classe di prodotti/servizi. Per la seconda classe, occorre corrispondere un ulteriore importo di euro 50,00 e per ogni classe merceologica oltre la terza saranno dovuti ulteriori 150,00 euro.
• Foto: 123rf.com