Dal 12 ottobre obbligo di comunicare infortuni con prognosi superiore a un giorno e sanzioni più lievi in caso di comunicazione omessa, tardiva o incompleta

di Lucia Izzo - Il 12 ottobre rappresenta una giornata di importanti novità per quanto riguarda la materia degli infortuni sul lavoro. A partire da domani, infatti, entrerà in vigore il D.M. 183/2016, il quale precisa le regole tecniche sulla realizzazione e sul funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).


In sostanza, all'obbligo di comunicazione (a fini assicurativi) degli infortuni superiori a 3 giorni, si affianca quello di comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio (per approfondimenti: Infortuni sul lavoro: dal 12 ottobre obbligo di segnalare anche quelli di un giorno)

Infortuni sul lavoro: dal 12 ottobre sanzioni più favorevoli in caso di omessa denuncia

Inoltre, dalla stessa data, come ricordano i Consulenti del lavoro sul loro sito istituzionale, sarà attivo anche un nuovo schema sanzionatorio più favorevole nei confronti di coloro che non ottemperano all'obbligo di comunicazione summenzionato, sia quello avente fine assicurativo che quello a fini statistici e informativi.


Per le denunce d'infortuni superiori a tre giorni, infatti, l'importo della sanzione in caso di comunicazione mancante, tardiva, inesatta o incompleta rientrerà nella cornice da un minimo di 1.096 euro fino a un massimo di 4.932 euro, in luogo del precedente perimetro che andava dai 1.290 euro fino a un massimo di 7.745 euro, applicato fino all'11 ottobre 2017.


Chi viola l'obbligo di effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni relativi a infortuni superiori a un giorno, invece, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 548 euro fino a 1.972 euro.


Infine, i Consulenti del Lavoro precisano che il comma 6 dell'art. 55 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "l'applicazione della sanzione di cui al comma 5, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965".


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