di Lucia Izzo - Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL e precedentemente riservate solo alle coppie unite in matrimonio, devono essere estese anche all'unito civilmente, stante l'equiparazione stabilita dalla legge n. 76/2016. Ciò non accade, invece, per le convivenze di fatto in quanto nei loro confronti non è espressamente stabilita l'equiparazione al matrimonio.
Lo ha stabilito la Circolare INAIL n. 45 del 13 ottobre 2017 (qui sotto allegata) che ha fornito precisazioni circa le prestazioni economiche nei confronti delle persone unite civilmente e dei conviventi.
È stata la legge Cirinnà (n. 76/2016) a regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso stesso, definita all'art. 1, comma 1, alla stregua di una "specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.", costituita tra persone maggiorenni dello stesso sesso.
Per assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalle unioni civili, la legge ha chiarito che a questa si applicheranno le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi.
La diretta applicazione all'unione civile di tutte le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi non vale però per le norme del codice civile non espressamente richiamate dalla legge in oggetto.
Inail: le prestazioni riconosciute alle unioni civili
L'equiparazione delle parti dell'unione civile ai coniugi, precisa la circolare, determina pertanto l'applicazione automatica alle parti stesse delle norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall'Inail, precedentemente riservate solo ai coniugi.
Ne consegue che all'unito civilmente siano riconosciute:
- la rendita ai superstiti (art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124);
- la quota integrativa alla rendita (art. 77 d.P.R. cit.);
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto (legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- lo speciale assegno continuativo mensile (legge 5 maggio 1976, n. 248);
- l'assegno una tantum o c.d. assegno funerario o assegno di morte (art. 85 d.P.R. cit);
- la prestazione del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- la prestazione una tantum ai sensi della legge di stabilità 2016.
Ancora, come stabilito dall'art. 1, comma 21, della legge Cirinnà, alla parte unita civilmente si applicano le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge: cià significa che l'unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo).
Le prestazioni economiche spettanti all'unito civilmente dovranno, infine, essere riconosciute a far data dall'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Prestazioni Inps: niente equiparazione delle coppie conviventi ai coniugi
Diverso, spiega l'Istituto, è il caso dei conviventi di fatto, due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per le convivenze di fatto la legge non prevede alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio, introducendo principalmente il contratto di convivenza, al fine della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di alcuni diritti specifici. Nei loro confronti, dunque, non possono essere estese le prestazioni erogate dall'INAIL.
INAIL, Circolare n. 45/2017• Foto: 123rf.com