di Valeria Zeppilli - Nella Gazzetta Ufficiale numero 243 del 17 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto che regolamenta e, di fatto, pone finalmente un tassello fondamentale per l'operatività dell'Ape volontaria (qui sotto allegato).
L'anticipo pensionistico previsto dalla legge di bilancio 2017 è quindi divenuto finalmente realtà...o quasi.
Chi può accedere all'Ape volontaria
Sostanzialmente, il decreto stabilisce quali sono i lavoratori che possono accedere all'Ape volontaria, identificandoli in coloro che hanno più di 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi e sono iscritti alle gestioni speciali o alla gestione separata Inps. Per accedere a fini pensionistici al prestito erogato mensilmente dalle banche e tutelato da una polizza assicurativa, poi, i lavoratori non dovranno trovarsi a una distanza dalla pensione che intendono anticipare maggiore di 3 anni e 7 mesi.
Rimborso delle somme all'istituto finanziario
Una volta che il lavoratore raggiunge i requisiti per l'assegno pensionistico, l'istituto finanziario che ha concesso il prestito sarà rimborsato dall'Inps di quanto versato nell'arco di venti anni mediante trattenute mensili.
Modelli e altre previsioni
Il decreto definisce, infine, le clausole ostative al prestito e le possibilità di estinguerlo in via anticipata e prevede, in allegato, cinque modelli che il lavoratore dovrà utilizzare, ovverosia quello per certificare i requisiti richiesti, per chiedere l'accesso all'APE, per chiedere la polizza, per aderire al Fondo di garanzia e per domandare la pensione di vecchiaia.
Ape mancano gli accordi per i costi
Come detto, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a garantire la piena operatività per l'Ape volontaria, per la quale sono attesi gli accordi quadro tra Ministeri dell'economia e del lavoro e Abi e Ania.
Questi accordi, infatti, sono fondamentali per definire i costi dell'operazione e gli oneri per i lavoratori, in quanto in essi verranno definite concretamente le caratteristiche del finanziamento con rimborso e le polizze in caso di morte.
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Testo D.p.c.m. 4 settembre 2017• Foto: 123rf.com