di Gabriella Lax - Cartelle esattoriali prescritte in 10 anni: questa è una delle novità contenute nella bozza di Legge di Bilancio 2018 e sulla quale, nonostante le polemiche, il Governo sembra voler andare avanti.
Dieci anni di prescrizione per le cartelle esattoriali
Secondo quanto previsto la norma di interpretazione autentica che estende la prescrizione a 10 anni avrà un effetto retroattivo e comprenderà anche i debiti già prescritti in caso di mancata contestazione. Al momento i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali sono diversi a seconda dei tributi; in caso di approvazione la Legge di Bilancio porterebbe il limite a 10 anni per qualsiasi cartella esattoriale. Se non dovessero esserci cambiamenti, i contribuenti si troveranno a fare i conti con le cartelle esattoriali prescritte: dalle imposte locali a bollo auto, multe, contributi Inps.
Per Uncat si tratta di una manovra illegittima
Si tratta di una disposizione giudicata «inaccettabile» dall'Uncat (Unione nazionale camere avvocati tributaristi). «Illegittima e gravemente vessatoria la prescrizione decennale delle cartelle esattoriali non contestate, con effetto retroattivo. Insieme con la cartolarizzazione dei crediti fiscali - evidenzia l'Unione in una nota - le misure prefigurano lo scardinamento di principi costituzionali e il principio di certezza del diritto con grave danno dei cittadini contribuenti, totalmente ingiustificato».
La nuova disposizione, secondo l'Uncat, desta dubbio di costituzionalità da diversi profili. Dal lato formale, viene strutturata come norma di interpretazione autentica, nonostante non venga qualificata come tale. In questo modo viola lo Statuto del Contribuente (L. 212/00) ed in particolare dell'art. 1 che ammette norme interpretative in materia tributaria in presenza di condizioni di eccezionalità.
Inoltre «l'impiego dello strumento dell'interpretazione autentica in una materia così delicata appare assolutamente inappropriato e lesivo del canone della certezza del diritto, oltre che dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. L'Uncat ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397/2016, ha già dipanato il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto e dunque il ricorso alla norma di interpretazione autentica sembra configurare un'ipotesi di eccesso di potere legislativo».
L'uso, che sfocia per l'Uncat, nell'abuso della tecnica dell'interpretazione autentica da parte del legislatore «comporta, una sorta di alterazione rispetto ai veri criteri sottesi al principio del consenso all'imposizione ignorando il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte Cost., Sent., 05-04-2012, n. 78)».
In quel caso la Corte ha ammesso la retroattività della legge, anche di interpretazione autentica, limitandola tuttavia ad ipotesi ben circoscritte (la tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale») e alla sola evenienza di conferire alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario; è evidente come la bozza di legge di bilancio non riprenda "una delle possibili letture del testo originario" ma, al contrario, lo stravolga in toto». L'Uncat giudica scorretta sul piano legislativo la modificare della disciplina della prescrizione rispetto a termini in corso, scorrettezza intollerabile nel caso di prescrizioni già maturate, oltre che contraria allo Statuto del Contribuente e all'art. 11 delle Preleggi. Secondo l'Unione modificare il regime della prescrizione in questo particolare momento storico appare condizione «ingiustamente vessatoria per tutti quei contribuenti che avevano deciso di non aderire alla definizione agevolata dei ruoli ex lege 193/16 (c.d. "rottamazione"), confidando nella prescrizione già maturata alla luce del diritto vivente» come se si trattasse di una punizione per chi ha deciso di difendersi in giudizio, anziché scegliere il condono. Infine «La norma appare strumentalmente connessa alla cessione dei carichi iscritti a ruolo (c.d. cartolarizzazione) prevista dal comma 2 dello stesso articolo. In pratica con essa si accresce artificialmente il valore dei crediti oggetto di cessione, aumentandone l'appetibilità in funzione della successiva vendita a terzi (in relazione alla quale è stato già predeterminato il prezzo)».
• Foto: 123rf.com