di Valeria Zeppilli - Tra i destinatari dell'Ape sociale, la legge ricomprende anche i lavoratori precoci che si trovano in stato di disoccupazione per licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto e che da almeno tre mesi non godono più della prestazione di disoccupazione.
Proprio con riferimento allo stato di disoccupazione, recentemente il Ministero del lavoro ha deciso di assumere una linea interpretativa più morbida nel relativo accertamento, chiarendo che lo stesso non viene meno se il richiedente, nel periodo successivo alla conclusione delle prestazioni di subordinazione, ha svolto prestazioni di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi né se ha svolto prestazioni di lavoro occasionale.
Il messaggio dell'Inps
L'Inps, con messaggio numero 4195 del 25 ottobre 2017 (qui sotto allegato), si è quindi occupato della verifica dello stato di disoccupazione ai fini della fruizione dell'Ape sociale per i lavoratori precoci, chiarendo che a tal proposito è necessario adeguarsi al recente orientamento interpretativo ministeriale.
Di conseguenza, se ricorrono tutti gli altri requisiti di legge, le domande di certificazione presentate in ragione dello stato di disoccupazione devono essere accolte a prescindere dal fatto che emerga che, successivamente alla conclusione della prestazione di disoccupazione, il lavoratore precoce abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale o di lavoro subordinato per un periodo comunque non eccedente i sei mesi.
Messaggio Inps numero 4195 del 25 ottobre 2017