La causa civilistica del contratto di trasporto va individuata, giusta l'art. 1678 c.c., nel trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo all'altro. In aggiunta, è unanimemente ammesso che il contratto de quo rientri tra quelli consensuali ed a prestazioni corrispettive (in tal senso, CAPOZZI, Dei singoli contratti, Milano, 2002, 52, ROMANELLI - SILINGARDI, voce Trasporto (I), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 3). Ancora, esso è comunemente annoverato tra i contratti cd. di risultato ? non già tra quelli di mezzi ?, essendo pattuito dalle parti con riguardo all'esito conclusivo, che è, effettivamente, quello del trasferimento di cose o persone da uno ad altro luogo (così, CAPOZZI, loco ult. cit.). Per ciò che concerne i profili di responsabilità civile connessa al trasporto, utili al tema trattato sono altresì le disposizioni, generali, di cui agli artt. 1681, comma 1, c.c., e quelle, speciali, di cui agli artt. 396 e ss. c. nav.. Dispone l'art. 1681 c.c. «Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio . . . se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno». La migliore dottrina ravvisa nella norma de qua un'ipotesi di responsabilità contrattuale (tra tutti, ROMANELLI - SILINGARDI, op cit., 8), cumulabile per espresso disposto normativo con quella per ritardo ed inadempimento nell'esecuzione del trasporto (in tal senso, CIAN - TRABUCCHI [curatt], Commentario breve al codice civile, Padova, 2002, 1660). Dottrina e giurisprudenza hanno, poi, concordemente individuato nel sistema normativo del contratto di trasporto di persone un obbligo di vigilanza e protezione dell'incolumità del passeggero in capo al vettore: «Obbligazione di carattere essenziale, intrinsecamente ed indissolubilmente connessa all'obbligo fondamentale di trasportare è quella di trasferire incolume a destinazione l'oggetto trasportato: nel trasporto di persone essa si caratterizza come obbligo di vigilanza e di protezione dell'incolumità del passeggero» (in tal senso, espressamente, ROMANELLI - SILINGARDI, op. cit., 8). In aggiunta, prosegue il citato unanime orientamento, a mente dell'art. 1681 c.c. il vettore sarebbe responsabile di tutti gli eventi dannosi riferibili non solo all'attività di trasporto in quanto tale, ma altresì alla complessiva attività organizzativo - funzionale allo stesso, e perciò riferibile, di volta in volta, alla azione ed omissione di lui e dei suoi ausiliari, che pertanto assumono rilievo civilistico (ROMANELLI - SILINGARDI, loco ult. cit.). In sostanza, la normativa sul trasporto costituisce il vettore quale garante dell'incolumità del trasportato. Lo stesso è a dirsi esaminando la disciplina speciale di cui agli artt. 396 e ss. c. nav., dovendosi, anzi, rilevare che, nel trasporto marittimo, stante la sua peculiarità, gli obblighi di diligenza sono ancor più pregnanti in capo al trasportatore. Si consideri, anzitutto, che la specificità del mezzo (nave), del contratto di trasporto comporta, quale contraltare, un'obbligazione del tutto peculiare in capo al vettore, il quale, «. . . deve . . . mettere a disposizione del passeggero la nave eventualmente specificata nel contratto, consentendogli di imbarcarsi nel luogo e nel tempo convenuto» (ROMANELLI - SILINGARDI, voce Trasporto (II), Enc. Giur. Treccani, Roma, 1994, 5). Di poi, gli artt. 408 e 409 c. nav. Sono chiari ed univoci nell'accentuare i profili di responsabilità del trasportatore, stabilendo che qualsivoglia ritardo o mancata esecuzione del contratto de quo ? salva la prova liberatoria ? comporta una responsabilità da inadempimento dell'obbligazione, il che è in linea con i principi generali desumibili ex art. 1218 c.c.. Infatti, l'art. 408 c. nav. recita: «Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile». Alla medesima linea è ispirato l'art. 409 c. nav.: «Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile». Sul riconoscimento di responsabilità contrattuale da trasporto in capo al vettore si è pronunciata in più interventi la giurisprudenza del giudice di pace, anche se in ipotesi di trasporto aereo o ferroviario, assolutamente comparabili all'argomento in rassegna, di volta in volta diversamente qualificando il danno in capo al passeggero. Così, si è deciso che «La responsabilità civile del vettore aereo dei danni derivanti a un passeggero da un ritardo non è limitata al solo costo del biglietto ma può riguardare anche chances lavorative mancate e perdita della serenità personale» (Giud. pace Napoli, 27 novembre 2002). Altrove, i giudici fanno espresso riferimento allo stato d'ansia, manifestatosi con segni esteriori: «Ha diritto al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, il passeggero di un treno, che a causa del ritardo accumulato, non dovuto a forza maggiore o a ragioni non imputabili al vettore, abbia subito un danno alla salute (nella specie, disturbo d'ansia generalizzata, senso di soffocamento e affaticamento, cardiopalma, tachicardia)» (Giud. pace Cassino, 28 febbraio 2001). In altri casi, invece, si ritiene risarcibile lo stato di disagio: «E' risarcibile, come conseguenza diretta dell'annullamento di un volo, il danno subito dal passeggero consistente nello stato di disagio per l'attesa subita e per i contrattempi venutisi a creare unitamente alla preoccupazione di non poter giungere in tempo a un appuntamento di lavoro» (Giud. pace Venezia - Mestre, 13 gennaio 1999).
Autore: Giorgio Vanacore
Autore: Giorgio Vanacore
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