di Marina Crisafi - Semaforo verde dal Consiglio dei ministri alla riforma della protezione civile. È stato approvato stamani, infatti, in esame preliminare il decreto legislativo attuativo della riforma varata con la legge n. 30/2017.
Riforma protezione civile: obiettivo del decreto
L'obiettivo del provvedimento, comunica Palazzo Chigi, "è il rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza".
A tal fine il decreto, tra le altre cose:
- chiarisce la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale;
- migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze;
- definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l'effettività delle funzioni di protezione civile;
- stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile;
- migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- introduce il provvedimento della "mobilitazione nazionale", preliminare a quello della dichiarazione dello stato d'emergenza;
- individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza;
- coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato.
Protezione civile: più partecipazione e responsabilità dei cittadini
Per quanto concerne l'attività per la previsione dei rischi, "si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell'evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali".
Viene, inoltre, prevista in modo esplicito "la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile". E al fine di dare il giusto risalto a tale partecipazione, si regolamentano le "attività di volontariato organizzato", attraverso la definizione chiara dei gruppi comunali di protezione e l'introduzione della "responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli".
Le fasi della gestione delle emergenze
Viene delineato, altresì, il quadro per la gestione delle emergenze nazionali, articolato in varie fasi:
- la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento ove possibile preventivo;
- la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- l'individuazione delle risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento.
Viene previsto, nello specifico che la dichiarazione dello stato di emergenza "non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi". Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate e possono intervenire anche sul piano dell'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno.
Tre fondi per le attività di protezione civile
Quanto al capitolo risorse, infine, il testo prevede una ripartizione in tre fondi:
- fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione;
- fondo per le emergenze nazionali;
- fondo regionale di protezione civile.
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