di Lucia Izzo - Le Commissioni Giustizia e Bilancio alla Camera hanno rilasciato, rispettivamente, parere (con osservazioni) e valutazione (con rilievi) favorevoli sullo "Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato" (per approfondimenti: Avvocati: arrivano i corsi obbligatori).
Avvocati: corsi di formazione obbligatori
Lo schema di decreto ministeriale si occupa della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, allo scopo di rendere puntuale ed effettivo il controllo sulla serietà, la trasparenza e l'efficacia dei corsi medesimi.
Sul testo sono intervenuti anche i pareri di Consiglio di Stato e CNF e si attende ora il via libera del Ministero per l'approvazione definitiva che potrebbe avvenire recependo le puntuali precisazioni che la Commissione Giustizia ha fornito sullo schema.
Formazione avvocati: borse di studio "costanti" per i tirocinanti
La frequenza dei corsi di formazione, previsti dal decreto, si affiancherà allo svolgimento della pratica forense presso uno studio per i tirocinanti avvocati (ex art. 43, comma 1, legge 247/2012) e andranno frequentati, obbligatoriamente e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi.
Se la proposta stabilisce che siano organizzati da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, la Commissione suggerisce l'inclusione espressa tra gli organizzatori anche delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Inoltre, poiché gli iscritti ai corsi dovranno corrispondere agli organizzatori una quota di iscrizione (per spese di gestione e compensi ai docenti), per stemperare tali oneri economici saranno previste borse di studio in favore dei tirocinanti più meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito.
Sul punto, la Commissione suggerisce che il Consiglio Nazionale Forense predisponga delle linee guida in modo da garantire l'omogeneità e il contenimento dei costi dei corsi di formazione sul territorio nazionale, ferma restando la qualità dell'offerta formativa.
Si auspica, altresì, che la previsione di borse di studio diventi una prassi costantemente osservata dai Consigli dell'ordine, così da agevolare effettivamente l'accesso ai corsi di formazione da parte dei tirocinanti più meritevoli, ma con minore capacità di reddito, e per evitare eventuali disparità di trattamento tra le diverse realtà territoriali.
Corsi obbligatori: verifiche semestrali ad aprile e ottobre
Ancora, lo schema di decreto stabilisce che, al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso, siano previste da parte dei soggetti formatori delle verifiche, da effettuarsi tramite test a risposta multipla sugli insegnamenti svolti nel periodo indicato.
Per assicurare un'adeguata vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali (senza che queste siano troppo ravvicinate alla data dell'esame di Stato) la Commissione suggerisce che i corsi si svolgano a mezzo di moduli semestrali, nei mesi da novembre ad aprile e da maggio ad ottobre.
Infine, nella sua ultima osservazione, la Commissione suggerisce l'opportunità di modificare l'art. 11 affinché il decreto possa applicarsi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore all'inizio del secondo modulo semestrale (in luogo del primo giorno del primo semestre) successivo alla sua entrata in vigore.
Il termine più ampio appare opportuno, secondo il parere favorevole, per consentire l'organizzazione dei corsi di formazione e far decorrere l'obbligo di frequenza degli stessi.
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