Via libera della Corte Costituzionale al riconoscimento del diritto all'indennità, ex artt. 70, 72 d.lgs 151/02, anche al padre adottivo o affidatario che eserciti una libera professione. Secondo la Corte delle Leggi, il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina ?una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure? e ?non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva?. Se è vero che le differenze tra le due categorie siano sussistenti, è anche vero che trattasi di distinzioni che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in eguale misura rispetto alla madre. Segnatamente, la Consulta statuisce il diritto del padre a percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità a prescindere dalla verifica in concreto dell'attività lavorativa esercitata. Nella fattispecie, il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubitava, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione
, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentiva al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare - in alternativa alla madre - dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia La Corte delle Leggi reputa fondata la quaestio sollevata e dichiara essere incostituzionali gli artt. 70 e 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per i liberi professionisti, non prevedono che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità. Preliminarmente, il Collegio procede ad inquadrare sistematicamente la normativa de qua, precisando che il d.lgs n. 151 del 2001 rappresenta ?l'esito di un'evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole?. Ciò nonostante, i Giudici rilevano come il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, ?escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e dell'indennità, in alternativa alla madre?. Tale discriminazione rappresenta, secondo il giudizio della Consulta, un vulnus ?sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore?. Le disposizioni previste dalla legge 151/2001, infatti, meritano di essere lette in chiave teleologica, tenendo ferma la Ratio che ha ispirato l'intervento riformatore: se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla ?garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un'effettiva parità di trattamento fra i genitori - nel preminente interesse del minore - che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell'indennità di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993)?.?Appare discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni?. In conclusione la Corte fa salva la discrezionalità legislativa del legislatore, cui rimane comunque riservato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela. (Nota di Giuseppe Buffone) LaPrevidenza.it, 23/10/2005
Corte costituzionale, Sentenza 14.10.2005, n. 385

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