di Valeria Zeppilli - Il maxiemendamento al decreto fiscale collegato alla manovra ha ricevuto il via libera del Senato, con 148 sì, 116 no e nessun astenuto e, ora, non resta che attendere l'ok della Camera per l'approvazione definitiva (leggi: "Manovra: via libera del Senato al decreto fiscale").
Nel lungo testo è stata inserita anche una norma attesissima, che va a correggere una "stortura" della recente Riforma Orlando di cui alla legge numero 103/2017.
Estinzione del reato per condotte riparatorie
Tale Riforma, infatti, ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", prevedendo l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (salvo proroghe), abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.
I reati interessati dalla nuova causa di estinzione sono tutti quelli perseguibili a querela soggetta a remissione.
Inestinguibilità dello stalking
La previsione ha sollevato subito molteplici critiche, proprio per il suo carattere generale che permette l'estinzione di reati che, in realtà, sono espressione di condotte particolarmente odiose. In particolare, lo stalking.
E il disappunto è ancora più comprensibile se si considera che l'estinzione del reato è dichiarata dal giudice se reputa congrua la somma offerta per la riparazione, a prescindere dalla circostanza che la vittima l'abbia accettata.
Così, il decreto fiscale ha deciso di intervenire proprio su tale aspetto, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 162-ter del codice penale, con il quale, in sostanza, si esclude l'applicabilità dell'estinzione del reato per condotte riparatorie nel caso in cui il reato sia quello di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale.
In altre parole, se anche la Camera darà l'ok al testo, diverrà impossibile estinguere lo stalking con la semplice riparazione del danno.
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