Con la sentenza n° 14816 del 14/07/2005 la Corte di Cassazione precisa il concetto di reperibilità del personale medico. La vicenda che ci occupa riguarda l'impugnazione, da parte di un medico ospedaliero, del proprio licenziamento ritenuto discriminatorio perché determinato da ragioni sindacali. L'adito Tribunale di primo grado nonché la Corte di Appello rigettavano il ricorso avverso il licenziamento ritenendo gli addebiti contestati al medico sostenuti da idoneo sostegno probatorio, al contrario delle giustificazioni ed eccezioni proposte e sollevate dal medico ricorrente. La corte di Cassazione, adita dal medico, confermava la sentenza di secondo grado, ritenendo infondate e inammissibili, perchè generiche e sfornite di prova, le esposte censure. Per quanto ci interessa, la Corte chiarisce e precisa il concetto di reperibilità del medico. Il medico ospedaliero, parte di un rapporto di servizio, presta la propria opera nell'ambito della struttura ospedaliera, facente parte del sistema sanitario nazionale. La peculiarità di tale rapporto di impiego comporta una serie di obblighi quali la destinazione di servizio, le turnazioni, il lavoro straordinario e la predetta reperibilità. La Cassazione definisce la reperibilità come dovere del medico di mettersi nelle condizioni di poter essere rintracciato laddove le esigenze di assistenza sanitaria lo richiedano. E' dunque dovere del medico predisporre ogni mezzo idoneo a consentire di essere rintracciato nelle fasce di reperibilità, attesa la rilevanza dei valori in gioco (la salute e la vita dei cittadini), senza che possa rilevare così ridimensionando tale obbligo, facente parte integrante delle mansioni, l'intervento sostitutivo o aggiuntivo di terzi estranei. Il medico ricorrente deduceva infatti a propria discolpa la prassi, posta in essere dal servizio di emergenza-urgenza 118 e dalle forze dell'ordine, di rintracciare e prelevare i medici in reperibilità che non avessero risposto alla chiamate d'urgenza. Tale prassi, giustificabile (e anzi doverosa) nei casi di impossibilità oggettiva di ritrovare il medico in reperibilità, viene ritenuta dalla Cassazione inidonea a giustificare il comportamento inadempiente del medico, il quale in caso di impossibilità di garantire la propria reperibilità (ad. es, stanchezza eccessiva) è tenuto ad avvisare prontamente l'Azienda sanitaria di cui è dipendente. (Nota del Dott. Paolo Del Giudice) LaPrevidenza.it, 31/10/2005
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 14.07.2005 n° 14816
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 14.07.2005 n° 14816
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