Sono da considerarsi cartastraccia le sanzioni amministrative inflitte per un'infrazione stradale che vengono depositate in comune. Non importa se l'ufficio postale ha comunicato al diretto interessato la 'compiuta giacenza' della raccomandata presso la casa comunale. La Corte di Cassazione allunga la lista delle multe da considerarsi nulle, accogliendo un ricorso di un'automobilista della capitale, Maria Rosaria C., che si era vista convalidare dal Giudice di pace, nell'aprile 2001, una multa a 465 euro per una serie di infrazioni al Cds accertare nel '95. Per il Giudice di pace, la sanzione amministrativa era valida perche', anche se non era stata notificata a casa dell'automobilista, c'era comunque stata la 'comunicazione dell'ufficio postale circa la 'compiuta giacenza' della raccomandata spedita per dare l'indicato avviso che provava la regolarita' di tale giacenza'.Secondo la Suprema Corte (sentenza 20104), invece, che ha accolto il ricorso di Maria Rosaria C., perche' una sanzione amministrativa sia valida devono essere rispettati tutti gli adempimenti relativi all'avviso del deposito, vale a dire 'l'affissione alla porta d'abitazione e comunicazione mediante raccomandata'. Diversamente, la multa e' nulla. Per effetto della decisione, la Prima sezione civile ha condannato il comune di Roma a rimborsare all'automobilista 2400 euro, complessivi delle spese processuali sostenute davanti al giudice di pace, degli onorari e delle spese di Cassazione.
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