di Lucia Izzo - Non è raro che i professionisti scelgano di svolgere una seconda attività subordinata accanto a quella di lavoro autonomo: l'iscrizione all'albo professionale, tuttavia, non osta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NASpI).
Lo ha precisato l'INPS nella recente circolare n. 174/2017 (qui sotto allegata), in cui l'Istituto ha fornito precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorative e di redditi (ad es. con i compensi/redditi derivanti da borse di studio, borse lavoro, stage e tirocini professionali, dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, da prestazioni di lavoro occasionale, dallo svolgimento di attività in ambito societario).
In particolare, l'Istituto ha ritenuto compatibile dell'indennità di disoccupazione anche con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse.
NASpI: compatibilità con redditi derivanti da attività professionale
L'INPS ha evidenziato l'apparente incompatibilità tra l'indennità di disoccupazione NASpI e il reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale (stante l'iscrizione a specifiche casse non gestite dall'Istituto). Ciò in quanto la contribuzione ai fini dell'AGO dovuta alle specifiche Casse, non può essere riversata alla Gestione Inps prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24, L. n. 88/1989).
Tuttavia deve considerarsi la circostanza che, al medesimo libero professionista percettore di NASpI che ne richiedesse il pagamento anticipato in unica soluzione, la prestazione sarebbe erogabile, non sussistendo alcuna contribuzione da riversare alla predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti.
Pertanto, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, deve ammettersi la compatibilità tra NASpI e reddito da attività professionale: la prestazione, tuttavia, pur continuando a essere erogata, andrà ridotta (all'80%).
Il disoccupato beneficiario della prestazione, in particolare, sarà tenuto a pena di decadenza a informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.
Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l'attività in questione, ovverosia il lavoro autonomo, è pari a € 4.800, mentre per il lavoro subordinato la NASpI è compatibile fino a reddito di € 8.000.
NASpI: iscrizione ad Albi Professionali e titolarità partita IVA
L'iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di prestazione di disoccupazione, spiega l'INPS, non è da sola sufficiente a consentire e quindi a far supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Lo stesso può dirsi di fronte alla semplice apertura di una partita IVA riferita al medesimo soggetto.
Il disoccupato, tuttavia, è tenuto a segnalare l'iscrizione ad albi professionali e/o le aperture di partita IVA successive alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione.
Poiché l'interessato potrebbe aver omesso la dichiarazione reputandola superflua, in assenza di attività effettivamente svolta, la struttura territoriale competente dovrà occuparsi di verificare l'effettivo svolgimento o meno contattando l'interessato.
Se l'attività è effettivamente svolta e l'interessato non ha provveduto a comunicarne l'avvio con indicazione del relativo reddito presunto, si produrrà la decadenza dalla prestazione. Se, invece, l'attività non risulta svolta, la prestazione potrà continuare ad essere erogata.
La presenza di iscrizione ad Albo professionale o la titolarità di partita IVA, stante la loro inadeguatezza a denotare sic et simpliciter lo svolgimento di attività lavorativa, richiedono che venga posta particolare attenzione ai casi in cui risultino preesistenti alla presentazione della domanda di prestazione di disoccupazione.
In questi casi, la procedura di presentazione telematica della domanda sarà opportunamente adeguata al fine di una loro preventiva intercettazione: anche in tal caso sarà cura delle strutture territoriali (ove non sia stata segnalata la preesistenza dell'iscrizione ad un Albo professionale o la titolarità di partita IVA) occuparsi di verificare lo svolgimento effettivo o meno dell'attività, contattando l'interessato.
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