L'Ispettorato generale di finanza richiama i giudici italiani all'ordine quanto alla liquidazione dei compensi agli ausiliari

di Lucia Izzo - I magistrati dovranno prestare maggiore attenzione ai compensi ai propri ausiliari e i compensi dei CTU potrebbero uscirne penalizzati.


L'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sull'attività degli uffici giudiziari, infatti, ha riscontrato difformità e illegittimità nella liquidazione di alcune voci di spesa siano state illegittimamente liquidate.


Prassi che, presumibilmente, non si verificheranno più negli uffici giudiziari italiani, come auspica una circolare dello scorso 23 ottobre (qui sotto allegata) con cui il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di Giustizia) si è rivolto ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti d'Appello italiane per richiamare all'ordine i magistrati.

La verifica dell'Ispettorato generale

La reazione del Ministero nasce da una relazione dell'Ispettorato generale di finanza sulle spese di giustizia, originata a sua volta dalla verifica amministrativo-contabile avvenuta presso un Tribunale sull'attività di liquidazione dei compensi a favore degli ausiliari del giudice che ha rilevato alcune irregolarità.


In particolare, l'organo ispettivo ha, in primis, rilevato l'irregolarità della "mancata indicazione delle modalità di liquidazione", nonchè della mancata liquidazione del numero di vacazioni e dell'assenza di adeguata motivazione.


In secondo luogo, si è evidenziata l'illegittimità della liquidazione delle spese di dattilografia e/o postali in violazione del principio dell'onnicomprensività, nell'onorario, della relazione sui risultati dell'incarico espletato.


In sostanza, a finire sotto la lente dell'Ispettorato sono quelle spese che il perito si trova a dover sostenere nello svolgimento del proprio incarico (stampe di documenti o fotografie, copie, riproduzioni, telefonate), ma di cui non sempre viene fornita adeguata documentazione e giustificazione in quanto il professionista utilizza la dotazione e l'attrezzatura di studio. Nulla quaestio, ovviamente, per gli esborsi debitamente documentati e liquidati dal giudice in separata sede rispetto al compenso.


Illegittime, secondo l'Ispettorato, sono apparse anche l'applicazione del criterio delle vacazioni in luogo di quello specifico previsto per la perizia contabile o per la perizia tecnica, nonché la liquidazione a forfait di spese di trasporto non documentate all'ausiliarie.


Rilievi che hanno portato l'Ispettorato generale di finanza a ribadire dei principi di cui, nello spirito di doverosa collaborazione istituzionale, il Ministero ha ritenuto che gli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti debbano tenere conto.

Ausiliari del giudice: le indicazioni sulla liquidazione dei compensi

Quanto all'obbligo di motivazione, l'Ispettorato ha rammentato la necessità che i decreti di pagamento che i magistrati emettono per la liquidazione dei corrispettivi agli ausiliari debbano essere adeguatamente motivati (ex art. 168, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).


A tal proposito viene richiamata la giurisprudenza di Cassazione (sent. 3964/2013) secondo la quale il solo richiamo al D.M. Giustizia 30/5/2002 appare generico quando non si accompagna a una esplicitazione delle modalità di computo nella concreta situazione de qua ; gli Ermellini, pertanto, sono pervenuti alla dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato in quanto è stata impedita la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione.


Invece, relativamente alla liquidazione in base al criterio delle vacazioni, l'Ipsettorato rammenta che a norma dell'art. 1 della Tabella allagata al menzionato D.M. del 2002, l'applicazione di tale criterio è consentita solo nel caso in cui non sia possibile la determinazione degli onorari a percentuale, atteso il carattere residuale che dovrebbe avere il ricorso al criterio delle vacazioni nella liquidazione di tali compensi (ovvero nei decreti di pagamento in favore degli ausiliari).

Onorario omnicomprensivo e illegittima liquidazione di spese

Infine, quanto all'illegittima liquidazione di spese in violazione del principio di omnicomprensività dell'onorario, il disposto dell'art. 29 del D.M. 30/5/2002, stabilisce che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito dalle tabelle, siano comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente quesiti.


Pertanto, secondo tale principio, gli onorari comprendono non solo la relazione con risultati, ma anche le attività professionali espletate e gli strumenti utilizzati anche a prescindere dalla particolare natura dell'incarico conferito.


Quest'ultima conclusione, come evidenzia il Sole 24 Ore, non appare tuttavia coerente nè con le norme né con la giurisprudenza: infatti, l'art. 29 cit. si riferisce esclusivamente a onorari e attività, ma non alle spese, le quali sono regolate da altre norme, come l'art. 56 d.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) il quale precisa che gli ausiliari del magistrato debbano presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.


Sul punto, la Cassazione (sent. 18331/2015) ha precisato come la nota spese vada accompagnata da documenti che giustifichino le spese documentabili, mentre tali titoli non sono necessari per le spese non richiedenti fatturazione o ricevuta fiscale che, ad esempio, insistono nella presentazione dell'elaborato (carta, cancelleria, etc.) e neppure per le spese di trasporto dallo studio al tribunale o al luogo dove svolgere le operazioni di consulenza.


Ministero della Giustizia, Circolare del 23/10/2017

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: