La formulazione di tale ultima norma consente di poter affermare che, in questo caso, la facoltà del lavoratore che abbia manifestato la volontà di ricongiungere tutti i periodi assicurativi -al fine di ottenere un'unica pensione- sconta il solo limite della titolarità degli stessi periodi presso la precedente gestione. Per cui il diniego posto dall'Amministrazione, che vedrebbe nella applicazione al caso di specie della suddetta disposizione un mezzo elusivo della prima norma, non appare convincente atteso che le citate disposizioni e i relativi istituti, riscatto e ricongiunzione, disciplinano fattispecie diverse: il primo consente, a chi ha avuto accesso per concorso ad una qualifica direttiva dello Stato, indipendentemente da altre esperienze lavorative, di poter ?riscattare? gli studi universitari mediante un contributo determinato, mentre il secondo consente, solo a chi può già vantare un'iscrizione all'A.G.O., di poter ?ricongiungere? i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, senza che sia posta alcuna distinzione tra le varie forme contributive (obbligatoria, volontaria o addirittura figurativa). Si tratta, evidentemente, di due norme di favore per la cui applicazione i limiti posti sono ben chiari.
Se il legislatore, quindi, ha inteso disciplinare la ricongiunzione consentendo al lavoratore già iscritto all'I.N.P.S. di ottenere ?in qualsiasi momento? la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, non è possibile introdurre, in assenza di previsione legislativa, con intervento pretorio, un limite non normativamente disposto. E non varrebbe, in tal senso, la prospettiva dell'elusione della norma di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 la quale disciplina l'ipotesi del ?riscatto? accessibile ai funzionari direttivi anche non già titolari di posizione presso la gestione A.G.O., poiché, proprio sotto il profilo sistematico, l'interpretazione appare viceversa in linea con le disposizioni di favore dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 che consentono la computabilità di servizi resi allo Stato o enti pubblici diversi anche in posizione non di ruolo o il riscatto di periodi nei quali si sia prestato servizio in particolari funzioni. LaPrevidenza.it, 14/11/2005
Corte dei Conti Toscana, sentenza 6.7.2005 n° 592

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