di Gabriella Lax - Diventeranno operativi dal 1° gennaio prossimo i codici per regolarizzare i pagamenti per quanto riguarda il contributo unificato. Ad istituirli l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 159/2017 (sotto allegata).
Contributo unificato con F24
I codici tributo serviranno a versare le somme richieste dalla giustizia amministrativa, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE). Si tratta di somme dovute per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato. A tal proposito, il decreto MEF del 27 giugno 2017, chiarisce che il contributo unificato dovuto
per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana, deve essere versato presentando il modello F24 solo con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari.
Contributo unificato: i codici tributo
Per effettuare il versamento delle somme dovute per l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato dopo l'invito al pagamento da parte degli uffici della giustizia amministrativa, mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE) da presentarsi esclusivamente con modalità telematiche, nascono i seguenti codici tributo:
"GA0T" denominato "Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa - Articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002;
"GA0S" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa - SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002;
"GA0Z" denominato "Contributo unificato Giustizia Amministrativa - INTERESSI - Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002".
Quando si compila il "F24 ELIDE", i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", scrivendo nella sezione "contribuente", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento; nella sezione "erario ed altro", sono indicati: nel campo "codice ufficio", il codice dell'ufficio della Giustizia Amministrativa che ha emesso l'atto; nel campo "tipo", la lettera "R"; nel campo "Elementi identificativi", il codice fiscale o la partita Iva del ricorrente; nel campo "codice", il codice tributo; nel campo "anno di riferimento", l'anno a cui si riferisce il versamento.
Agenzia Entrate, risoluzione n. 159/2017• Foto: 123rf.com