Orbene la tesi dell'Amministrazione che anche per i militari la concessione di trattamento privilegiato sia subordinata all'inabilità al servizio, non ha fondamento, dal momento che per tale categoria di personale il trattamento in parola è subordinato ai requisiti stabiliti nei citati articoli 67-69 del DPR 1092 del 1973. Per quanto riguarda i dipendenti della Polizia di Stato, che dopo la riforma introdotta con la legge 1° aprile 1981, n. 121 è stato qualificato ? civile ?, una espressa disposizione di legge, contenuta nell'art. 5 , comma 6°, del decreto legislativo 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce che i dipendenti in parola beneficiano, anche dopo la riforma, della più favorevole normativa pensionistica propria dei dipendenti militari. Ne consegue che, secondo quanto previsto dall'art. 67 del T.U. 29 dicembre 1997, n. 1092, la concessione di trattamento privilegiato non è condizionato, a differenza che per i dipendenti civili, all'accertamento dell'inidoneità al servizio. Pertanto, in conformità agli art. 67 e seguenti del DPR 1092/73 il ricorso è fondato e merita di essere accolto con decorrenza dalla cessazione dal servizio avvenuta nel 1995. Ne consegue che l'amministrazione convenuta dovrà dare applicazione a quanto stabilito dagli articoli 67-69 del dpr n.1092 del 1973, attenendosi per la classificazione delle infermità a quanto indicato dalla CMO di Chieti e dal Comitato per le pensioni privilegiate , nei due pareri citati in narrativa. LaPrevidenza.it, 16/11/2005
Corte dei Conti, sezione giurisd. Abruzzo, sentenza 21.9.2005 n° 676
Corte dei Conti, sezione giurisd. Abruzzo, sentenza 21.9.2005 n° 676
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