Le novità, le modifiche e le conferme che interesseranno le pensioni nel 2018

di Lucia Izzo - La definitiva approvazione della manovra di bilancio per il 2018 (per approfondimenti: Manovra 2018 è legge: dalle pensioni agli avvocati, le novità), introduce misure e novità interessanti anche in ambito pensionistico: dalla proroga dell'Ape volontaria, passando all'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, nonché alla disciplina della Rita (rendita integrativa temporanea anticipata), eccole nel dettaglio.

Pensioni e adeguamento alla speranza di vita

La manovra modifica il meccanismo che adegua i requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.


In particolare, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento andrà computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

Dal meccanismo è escluso l'adeguamento decorrente dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sarà computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016.

Inoltre gli adeguamenti biennali (a decorrere da quello operante dal 2021) non potranno in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi.

Gli stessi adeguamenti non saranno effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.


Infine, è stabilito che siano esclusi dal meccanismo di adeguamento della speranza di vita (5 mesi a decorrere dal 2019) specifiche categorie di lavoratori, nonché i lavoratori impegnati in attività usuranti.

Ape volontaria prorogata

Anche Ape volontaria e Ape social sono coinvolte dalla riforma, così da consentire maggiore possibilità di accedere agli strumenti di anticipazione del pensionamento.


Quanto all'Ape volontaria, misura sinora sperimentale, scatta la proroga di un anno ovverosia dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019.

Ape social: platea più ampia

Si allarga a 15 categorie di lavori gravosi la platea di coloro che potranno accedere all'Ape social a carico dello Stato (ex art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016). Altrettante categorie, inoltre, saranno esentate dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019.


Ancora, sarà ampliato l'intervallo temporale in cui potrà maturarsi il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose: oltre allo schema 6 anni su 7, sarà possibile maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10.


Fermo restando il limite massimo di due anni, inoltre, passerà da 6 mesi a 1 anno la riduzione dei requisiti contributivi previsti per le donne. Le mamme lavoratrici potranno altresì beneficiare di uno "sconto" sull'età e andare in pensione fino a due anni prima (un anno per ogni figlio).

La possibilità di accedere all'Ape social è inoltre estesa ai soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, familiari con handicap grave ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Fondo Ape Social

Verrà, inoltre, istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo APE Sociale" con una dotazione di 12,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nel predetto Fondo confluiranno le eventuali risorse che emergeranno a seguito dell'attività di monitoraggio degli oneri conseguenti al beneficio in termini di economie certificate e prospettiche aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente a decorrere dall'anno 2019.

L'accertamento delle eventuali economie di cui al secondo periodo sarà effettuato entro il 15 novembre 2018 mediante Conferenza dei servizi. Nel Fondo confluirà anche la somma di 44,3 milioni di euro per il 2018 per far fronte ad eventuali esigenze non previste.

Rita stabilizzata e semplificata

La manovra provvede altresì a semplificare e rendere stabile la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata).

La stessa sarà concessa agli iscritti a una forma complementare che abbiano cessano l'attività lavorativa e maturato l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi.

Questi dovranno aver maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa, un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza.

Questa decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consisterà nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.

Tale rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Pensioni: giorno di pagamento

La manovra sostituisce il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Viene così stabilito che, a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL saranno posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.



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