Brevi cenni sulle novità in materia di negazionismo e xenofobia introdotte dalle legge europea in vigore dal 12 dicembre 2017

Avv. Francesca Servadei - La Legge Europea entrata in vigore il 12 dicembre 2017, rubricata Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza I'Italia all'Unione Europea, ha modificato l'articolo 3 della legge 654/1975, nel comma 3bis, ampliando il campo dell'aggravante del negazionismo, prevedendo l'aggiunta del seguente periodo: "minimizzando in modo grave sull'apologia".

Da 2 a 6 anni di carcere per chi minimizza la Shoah o i crimini contro l'umanità

Pertanto in base al novellato articolo, si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Legge europea: le condotte sanzionate

Con la Legge Europea, dunque, gli Stati condannano severamente le seguenti condotte:

a) le azioni volontarie finalizzate alla istigazione della violenza ovvero all'odio poste in essere in modo pubblico;

b) l'apologia e quindi la difesa e giustificazione di episodi legati allo Shoah, negazione e minimizzazione effettuate in modo grossolano dei crimini di genocidio e dei crimini ex art. 6,7,8, dello statuto della Corte penale internazionale e di quelli definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare, a condizione che tali condotte siano poste in essere in modo pubblico e volti ad istigare la violenza e l'odio.

Razzismo e xenofobia: le nuove sanzioni

Inoltre viene introdotto l'articolo 25 terdecies (Razzismo e xenofobia), il quale, richiamando l'articolo 3, Legge 654/1975, nel comma 3bis, applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote; nel caso di condanna, di cui al comma 1, si applica una sanzione interdittiva per un periodo non inferiore ad 1 anno; nel caso in cui, invece l'ente ovvero una sua unità organizzativa, favoriscano condotte criminose rientranti nella fattispecie del razzismo o nella xenofobia, l'interdizione della sua attività è permanente.

La norma in questione ha una finalità di censura preventiva sulle espressione a carattere negazionistico, facendo ricadere la responsabilità non solo al singolo soggetto agente, ma anche agli enti, i quali forniscono strumenti atti alla realizzazione di tali condotte, come per esempio testate editoriali, siti web, imprese radiotelevisive.

Leggi anche: In arrivo il carcere fino a 6 anni per chi minimizza la Shoah e crimini di genocidio

AVV. FRANCESCA SERVADEI

STUDIO LEGALE SERVADEI

LARIANO (ROMA)

Mobile: 3496052621

E.mail: francesca.servadei@libero.it


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: