di Marina Crisafi - Al via alla lotta ai furbetti del weekend: da domani le visite fiscali per gli statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanali. È una delle novità del decreto n. 206/2017 firmato dalla ministra Madia, di concerto col ministro del lavoro Poletti, pubblicati in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre e da domani in vigore.
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Ecco le novità in pillole:
Visite fiscali: le nuove regole in vigore da domani
Con l'entrata in vigore del "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (sotto allegato), da domani sarà attuata un'altra tappa del percorso avviato con l'istituzione del Polo unico per le visite fiscali.
Tante le novità introdotte che andranno a dare un giro di vite ai fenomeni di assenteismo, attraverso nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia di lavoratori del pubblico impiego.
Nello specifico:
- Richiesta della visita medica di controllo
La visita fiscale, ex art. 1 del decreto, può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, "fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'Inps". L'istituto procede tramite canali telematici all'assegnazione della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. Rimane ferma la possibilità per l'Inps di disporre visite su propria iniziativa.
Nell'assolvimento del controllo affidatogli, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall'INPS, il verbale di visita medica, contenente la valutazione sulla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale va trasmesso, sempre per via telematica all'Inps e messo a disposizione del dipendente tramite apposito servizio online predisposto dall'istituto.
- Visite fiscali ripetute e nei festivi
Secondo quanto dispone, l'art. 2 del decreto, "le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
Fasce di reperibilità per i lavoratori invariate
Rimangono invariate (rispetto alle 4 ore dei privati) le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori, 7 ore per i dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente inoltre è tenuto a comunicare preventivamente al datore, che a sua volta ne dà comunicazione tempestiva all'Inps, l'eventuale variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi.
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità soltanto i dipendenti la cui assenza è riconducibile, secondo la formulazione del decreto, a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
In sostanza, dalle nuove disposizioni vengono eliminate una serie di infermità meno gravi che prima giustificavano l'esenzione (tra cui ad esempio: sindrome ansiosa, gastrite, otite, ecc.).
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Lavoratore assente alla visita fiscale
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, va data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta. Il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il dissenso va annotato sul verbale (sottoscritto dal dipendente) e contestualmente lo stesso va invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. In caso di rifiuto a firmare, il medico fiscale informa tempestivamente l'Inps e predispone invito a visita ambulatoriale.
Rientro anticipato al lavoro dalla malattia
Inoltre, in caso di ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente deve esibire certificato sostitutivo, che va richiesto allo stesso medico che ha redatto la certificazione originaria, ovvero a un altro in caso di assenza o impedimento di questi.
Decreto 206/2017• Foto: 123rf.com