Entrano in vigore le novità previste dalla legge di stabilità 2017. I padri lavoratori avranno diritto per il 2018 a 4 giorni di congedo obbligatorio e ad 1 di congedo facoltativo

di Marina Crisafi - Salgono da quest'anno i giorni di congedo per i padri lavoratori: 4 obbligatori e 1 facoltativo. È entrata in vigore infatti la novità prevista dall'art. 1, comma 354, della legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) che ha innalzato, infatti, per il 2018, da 2 a 4 i giorni di congedo obbligatorio per i neo papà, oltre a ripristinare il congedo facoltativo di un giorno da fruire alternativamente alla madre.

Congedo neo papà 2018: da 2 a 5 giorni

La norma (comma 354, art. 1, legge bilancio 2017), ha prorogato le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, anche per gli anni 2017 e 2018.

La durata del congedo obbligatorio per i neo padri è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro per l'anno 2018, da godere anche in via non continuativa.

Non solo. Con la medesima disposizione viene ripristinato anche il congedo facoltativo, non confermato per il 2017. Per quest'anno, invece, è previsto che "il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima".

Congedo papà, a chi è rivolto

Possono accedere al beneficio, spiega l'Inps sul sito istituzionale, i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Congedo papà, come funziona

Quanto al congedo obbligatorio, quest'ultimo è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo, spiega l'istituto di previdenza, "si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità".

Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Durata

Ai padri lavoratori dipendenti spettano quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2018.

Un giorno di congedo facoltativo

Il congedo facoltativo del padre è condizionato invece alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni di congedo maternità. I giorni fruiti dal padre anticipano quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo è fruibile anche contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di uno o due giorni. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Congedo neo papà, quanto spetta

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Congedo papà, come fare domanda

Il padre, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter fruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all'ente attraverso il servizio dedicato, ovvero alternativamente tramite:

- contact center al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

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