di Valeria Zeppilli - Lo schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario (qui sotto allegato) è stato da poco trasmesso alle Camere per i dovuti pareri. Superato questo scoglio, per la modifica della legge numero 354/1975 resta solo il via libera definitivo del Consiglio dei ministri.
La strada sulla quale si sta puntando è quella dell'incentivo delle misure alternative alla detenzione, delle quali viene sia ampliato il campo di applicazione che ridisegnato il contenuto risocializzante e riparativo.
Affidamento in prova al servizio sociale
L'affidamento in prova al servizio sociale, ad esempio, potrà essere eseguito presso strutture pubbliche di cura o accoglienza e presso dimore sociali e riguarderà le ipotesi in cui le pene giungano sino a quattro anni di reclusione.
Se dalla detenzione deriva un grave pregiudizio per il reinserimento sociale del soggetto interessato, il magistrato potrà concedere provvisoriamente la misura senza dover necessariamente attendere la decisione del tribunale di sorveglianza sul punto.
Impegno per i condannati
Ai condannati è comunque richiesto un impegno aggiuntivo nel corso della prova, che riguarda l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato commesso, lo svolgimento di attività in favore della collettività a titolo gratuito e di percorsi di giustizia riparativa.
L'esito positivo dell'affidamento in prova comporta l'estinzione delle pene accessorie, la revoca delle misure di sicurezza e la revoca delle dichiarazioni di abitualità, di professionalità nel reato e di tendenza a delinquere.
Condannati con infermità psichica
Ai soggetti con infermità psichica condannati a una pena sino a sei anni, o sino a quattro anni per determinati reati (come ad esempio quelli di mafia, scambio elettorale politico-mafioso, terrorismo, traffico di stupefacenti, organizzazione dell'immigrazione clandestina e tratta di persone), viene permesso di avviare o proseguire un percorso di affidamento che comprenda un programma di terapia o assistenza psichiatrica.
Figlio con disabilità grave
Per i condannati genitori di un figlio con disabilità grave, qualora l'affidamento in prova sia ostacolato dal pericolo di commissione di altri reati, è concessa la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, se tale misura è idonea al loro recupero sociale e se le pene comminate sono fino a quattro anni.
Semilibertà e liberazione condizionale
Lo schema di decreto interviene anche sulla semilibertà, che sarà possibile per l'ergastolano dopo 20 anni di pena o dopo la corretta fruizione dei permessi premio per almeno cinque anni consecutivi.
Per quanto riguarda, invece, la liberazione condizionale, si stabilisce che di essa potranno beneficiare coloro che abbiano scontato almeno 30 mesi e comunque metà della pena inflitta, purché si sia esaurito il percorso rieducativo e il tempo di pena da scontare non superi i cinque anni. L'ergastolano potrà invece beneficiarne o dopo che abbia scontato almeno 26 anni di pena o dopo che abbia sperimentato la semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.
Dall'esito positivo della liberazione condizionale deriva la revoca sia delle misure di sicurezza personali che delle dichiarazioni di abitualità, di professionalità nel reato e di tendenza a delinquere.
Schema decreto ordinamento penitenziario• Foto: 123rf.com