di Redazione - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 6 febbraio prossimo il nuovo Codice della Protezione Civile (sotto allegato). Il testo dà attuazione alla delega al governo mirante al riordino dell'intera materia del sistema nazionale della protezione civile.
Molte le novità introdotte dal decreto, tra cui rilevano le disposizioni sulla finalità del Servizio nazionale della protezione civile, che comprendono anche l'assistenza degli animali colpiti da calamità naturali, la gestione delle emergenze, l'estensione a 12 mesi più 12 dello stato di emergenza, la partecipazione attiva dei cittadini.
Le novità in pillole:
Servizio nazionale protezione civile: anche gli animali tra le finalità
Il decreto si occupa innanzitutto di definire il Servizio nazionale della protezione civile, quale servizio di pubblica utilità che esercita " la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo".
Le norme del decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente e si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
Protezione civile, le attività
Le attività del servizio nazionale di Protezione Civile dispone l'art. 2, si possono sintetizzare nella "previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi" cui devono far seguito la gestione delle emergenze e il loro superamento.
Il sistema di allertamento
Le regole sulla previsione dei rischi prevedono che il sistema di allertamento di protezione civile, articolato a livello nazionale e regionale, sia costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, " al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio" al fine di attivare il servizio ai diversi livelli territoriali.
La partecipazione dei cittadini
Il nuovo testo assicura esplicitamente "la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate - con la direttiva che dovrà essere emanata a breve - che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza".
Gestione delle emergenze: le fasi
La gestione delle emergenze di rilievo nazionale, cui il codice dedica l'intero capo IV, si articola in varie fasi: a partire dalla dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione Civile, alla successiva dichiarazione dello stato di emergenza, comprensivo della definizione di un primo stanziamento da destinare alle attività di soccorso e di assistenza, sino alle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
Stato di emergenza: fino a 12 mesi più 12
Tra le principali novità del decreto rileva l'estensione dei limiti temporali dello stato di emergenza, che in luogo dei 6 mesi più 6 prima previsti, non dovrà superare i 12 mesi (più 12).
I fondi per le emergenze
Il testo inoltre ripartisce le risorse per la realizzazione delle attività di protezione civile in 3 fondi: uno nazionale, per le iniziative di previsione e prevenzione; uno per le emergenze nazionali e uno infine, regionale.
Codice della protezione civile
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