Qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto si costituisca al solo scopo di contestare la tardività della notificazione dell'atto oppositorio e quindi l'inammissibilità o improcedibilità delle domande proposte dall'opponente e quest'ultimo dichiari di rinunciare agli atti della opposizione, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, mancando un interesse del creditore opposto alla sua prosecuzione.
Nel provvedimento
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