di Annamaria Villafrate - La Cassazione è tornata più volte di recente a pronunciarsi sulla lista testi ex art. 468 del codice di procedura penale, chiarendo le circostanze su cui deve avvenire la testimonianza, sul difetto di legittimità dell'imputato a presentare la lista testi in assenza del difensore e sulla decadenza dalla prova testimoniale.
Ecco le ultimissime pronunce del 2018:
Cassazione: obbligo di indicare circostanze su cui verte testimonianza solo se si allontanano dal fatto indicato nel capo di imputazione
La Cassazione Penale, con sentenza n. 980/2018 ha precisato che: "L'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., è necessario soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto descritto nel capo di imputazione. Pertanto, l'obbligo deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti, stante la finalità del citato art. 468 di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni".
Cassazione: è inammissibile la lista testi presentata dall'imputato senza difensore
La Cassazione Penale, con sentenza n. 1282/2018, in virtù di un ragionamento analogico ha precisato che: "Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato integra un'ipotesi di difetto di legittimazione, essendo l'imputato
legittimato a tale impugnazione solo se assistito da difensore (nello stesso senso, relativamente alla lista testi presentata personalmente dall'imputato, Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016 ud., dep. 22/11/2016, ... che ne ha affermato l'inammissibilità in quanto, in difetto di un'espressa previsione di legge che la legittimi, l'autodifesa non è consentita nel processo penale: ne consegue che l'imputato rientra tra le parti legittimate alla presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., solo se assistito dal difensore)."Cassazione: decade dal diritto di assumere la testimonianza il difensore che non vi provvede immediatamente
Per quanto riguarda il tema della decadenza dalla prova testimoniale, la Cassazione Penale, con sentenza n. 594/2018 ha ribadito che: "il termine stabilito dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che ha natura perentoria e non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per caso fortuito o forza maggiore); ove la parte non effettui la citazione dei testimoni entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la testimonianza (Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013)".
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Cassazione Penale sentenza n. 980-2018Cassazione Penale sentenza n. 1282-2018
cassazione Penale sentenza n. 594-2018
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