di Lucia Izzo - Sono diverse le novità in relazione alle agevolazioni fiscali di cui potranno usufruire nel 2018 i professionisti titolari di Partita IVA, avvocati e commercialisti inclusi: da un lato è prevista, ad esempio, la possibilità di deduzione del costo o una parte di esso direttamente dal reddito imponibile, dall'altra la possibilità di detrarre in alcuni casi le spese direttamente dalle imposte.
Avvocati: spese per immobili uso studio
Il professionista, titolare di partita IVA, potrà scaricare le spese correlate agli immobili: ove questi acquisti il bene per adibirlo al 100% a uso studio o ufficio, come bene strumentale, potrà dedurre integralmente il costo applicando le quote d'ammortamento annuali.
Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso c.d. promiscuo, ovverosia quelli utilizzati dal professionista in parte come abitazione e in parte ai fini dell'attività, questi diventano in parte immobili strumentali quindi l'utilizzatore potrà, anche in questo caso, dedurre i costi sostenuti nella percentuale di destinazione della propria attività.
Il lavoratore autonomo, ad esempio, potrà scaricare dalle tasse un 50% forfettario delle spese sostenute per l'acquisto, l'affitto o i costi di gestione dell'immobile adibito a uso promiscuo (in parte casa, in parte studio), a cui dovranno applicarsi e percentuali stabilite dal TUIR o dal Testo Unico IVA. Ciò a condizione che il professionista non sia già titolare di un altro immobile adibito a uso professionale esclusivo nel medesimo Comune.
Nello stesso regime, inoltre, rientreranno anche le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria che facciano aumentare il valore dell'immobile fino al 5% di quello iniziale: queste saranno deducibili in base ai coefficienti di ammortamento previsti per gli immobili.
Formazione professionale: spese integralmente deducibili
Dal 2018 le spese di formazione professionale saranno deducibili al 100% (non più al 50%) per i lavoratori autonomi e per i professionisti. La novità è stata introdotta dalla legge numero 81/2017, cd. Jobs Act Autonomi, entrata in vigore lo scorso 14 giugno (per approfondimenti: Da oggi in vigore il Jobs Act autonomi).
Il nuovo provvedimento prevede la deducibilità integrale delle spese per l'iscrizione a master, per partecipare a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi entro la soglia di 10mila euro annui (in base al principio di cassa).
Saranno deducibili anche quelle per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, entro 5mila euro annui e purché mirino a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati e siano erogati da organismi accreditati.
La deducibilità, infine, si estende agli oneri che i lavoratori autonomi sostengono per garantirsi rispetto al mancato pagamento delle prestazioni rese. Poiché il provvedimento non contiene riferimenti alle spese di vitto e alloggio oppure a quelle di trasferta per alberghi sostenute dal professionista che si reca i corsi di formazione, questi continueranno a essere deducibili al 75%, salvo il limite del 2% del compensi annui percepiti.
Laddove vitto e alloggio siano, invece, pagati dal committente, la deduzione sarà del 100%, ma il professionista dovrà addebitarla in fattura, assoggettarla a ritenuta d'acconto e Iva e tassarla ai fini delle imposte dirette.
Spese carburante e auto: arriva l'obbligo di fatturazione elettronica
Il professionista potrà dedurre dal reddito anche la spesa per l'acquisto delle auto, in misura pari al al 100% per i veicoli che risultano beni strumentali all'esercizio dell'attività, al 70% per i veicoli a uso promiscuo dati in uso ai dipendenti e al 20% per veicoli utilizzati per scopi diversi.
La detraibilità dell'IVA sul veicolo acquistato, invece, è pari al 40%, che sale al 100% unicamente per i mezzi totalmente funzionali all'attività.
Inoltre, a partire da luglio 2018 entreranno in vigore le modifiche previste dalla legge di Bilancio quanto alla detrazione e deducibilità delle spese per i rifornimenti di carburante. I titolari di partita IVA, infatti, dovranno obbligatoriamente documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (per approfondimenti: Carburanti: da luglio obbligo di fattura elettronica per imprese e professionisti).
In sostanza, per ottenere la detrazione IVA e la deduzione fiscale, i rifornimenti di carburante relativi a operazioni a favore di imprese e professionisti (titolari di partita IVA), dovranno essere obbligatoriamente certificati tramite pagamenti con moneta elettronica; la fattura elettronica, rilasciata dal gestore del distributore dovrà indicare data, importo e soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento).
La legge stabilisce espressamente anche l'abbandono della disciplina della c.d. scheda carburante, andando ad abrogare l'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31 (leggi: Addio scheda carburante dal 1° luglio 2018).
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