di Gabriella Lax - Arrivano i chiarimenti dell'Inps a proposito del calcolo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali. Dopo la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, l'Istituto di previdenza interviene con il messaggio n. 437/2018 (sotto allegato).
Calcolo omesso versamento ritenute previdenziali, i chiarimenti Inps
Già con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016 l'Inps ha precisato che, come si legge nel messaggio, «l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile)». Dunque i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono considerati quelli relativi al dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Così l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute è resta ancorato ad un processo di calcolo necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
Calcolo omesso versamento ritenute previdenziali, i criteri dell'Ispettorato nazionale del lavoro
A ciò si aggiunga che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la verifica dell'eventuale omissione del versamento delle ritenute va fatta in base «al criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell'anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell'ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell'anno successivo)». Per interpretare la questione relativa alla determinazione dell'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito come «nell'individuazione dell'importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell'anno precedente - novembre dell'anno in corso)».
Inps, messaggio n. 437/2018• Foto: 123rf.com