In tema di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 791/80 (assegno vitalizio a favore dei deportati nei campi di sterminio kz) la condizione di ?prigioniero di guerra? seppur successivamente deportato nei campi di sterminio (o sottocampi di sterminio) non è sufficiente al riconoscimento dell'assegno vitalizio. Nel merito il collegio giudicante ha evidenziato come il giudice di prime cure sia indotto in errore per non aver valutato e accertato i due fondamentali requisiti necessari per ottenere i benefici di legge: l'internamento in un campo di sterminio KZ e la natura delle cause di deportazione e cioè ragioni di fede, ideologica o razza. (Dott. Ludovico De Grigiis) LaPrevidenza.it
Corte dei Conti, sezione I centrale, sentenza 8.11.2005 n° 361

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