Entra in vigore il 21 febbraio la riforma sulle misure di protezione dei testimoni di giustizia. Le novità e il testo

di Marina Crisafi - Al via la riforma sui testimoni di giustizia. Pubblicata in Gazzetta il 6 febbraio scorso la legge n. 6/2018 (sotto allegata) entra in vigore a partire dal 21 febbraio prossimo.

Diverse le novità introdotte dal testo, a partire da una definizione più stringente di testimone di giustizia, sino alle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione e alla stretta sul reato di calunnia.

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Chi sono i testimoni di giustizia

La nuova legge introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, figura diversa dal collaboratore di giustizia, che non ha commesso reati e che è vittima o ha assistito a crimini che ha deciso di denunciare all'autorità.

In particolare, la riforma stabilisce che è testimone di giustizia colui che:

a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni;

d) non e' o non e' stato sottoposto a misura di prevenzione ne' e' sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, da cui si desumano la persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza.

Le misure di protezione per i testimoni di giustizia

La riforma prevede misure di protezione per i testimoni di giustizia che possono consistere in tutele speciali, sostegno economico, di reinserimento sociale e lavorativo.

Le misure sono "personalizzate", nel senso che vanno individuate caso per caso (in base alla situazione di pericolo o alla condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti) e non possono comportare alcuna perdita né limitazione dei diritti goduti, fatta eccezione per le situazioni eccezionali e temporanee dettate dall'esigenza di salvaguardare l'incolumità personale. Vengono garantite, di norma,

la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre il trasferimento in località protette, l'uso di documenti di copertura e il cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo.

Al testimone andrà comunque garantita una esistenza dignitosa e assicurata una condizione economica "equivalente a quella preesistente" (vengono riconosciuti assegno, pagamento spese sanitarie, assistenza legale, ecc.), oltre al diritto alla conservazione del posto di lavoro, o, laddove questo sia stato perso in ragione delle dichiarazioni rese, "il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto".

La durata delle misure di protezione per i testimoni di giustizia

Le misure speciali di protezione, stabilisce la riforma, potranno durare al massimo 6 anni.

Eventuali proroghe saranno ammesse soltanto su richiesta motivata del magistrato che le propone.

Tutor per ogni testimone

La nuova legge istituisce una sorta di "tutor", ossia una figura di referente che dovrà mantenere rapporti costanti, diretti e personali con il testimone di giustizia per tutta la durata delle misure speciali.

Stretta sul reato di calunnia

Per il testimone che calunnia, al solo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste a suo favore, le pene previste per il reato di calunnia ex art. 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà. Se uno dei benefici è stato conseguito, l'aumento è dalla metà ai due terzi.

Legge n 6/2018

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