di Lucia Izzo - L'INPS torna a occuparsi di NASpI, l'indennità mensile di disoccupazione, istituita dal d.lgs. 22/2015, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione (ASpI e MiniASpI) ed è erogata su domanda dell'interessato (per approfondimenti: Naspi per tutti, come funziona la riforma).
In particolare, nel messaggio n. 369 dello scorso 26 gennaio 2018, l'istituto fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di accedere alla prestazione nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
L'indennità di disoccupazione spetta anche in caso di dimissioni?
Sul punto, l'INPS rammenta come il diritto all'indennità di disoccupazione in ambito ASpI (ex art. 2, comma 4, legge n. 92/2012) e all'indennità NASpI (art. 3, d.lgs. n. 22/2015) sia riconosciuto ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente gli ulteriori requisiti legislativamente previsti.
In ordine al menzionato requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione ex art. 7, Legge n.604/1966 come modificato della legge n. 92 del 2012.
L'accesso al trattamento di disoccupazione, dunque, è consentito anche in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue a un atto unilaterale del datore di lavoro. Nel caso delle dimissioni per giusta causa si è in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza dovrà essere valutata dal giudice: tuttavia, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.
Stessa conclusione si raggiunge ove la cessazione del rapporto di lavoro giunga a seguito di risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione summenzionata, sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Ipotesi, quest'ultima, in cui l'indennità si ritiene ugualmente spettante poichè la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento ad altra distante sede dell'azienda.
NASpI: gli importi per il 2018
Ancora, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018 (qui sotto allegata), l'INPS ha provveduto a indicare gli importi massimi della misura, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno che resteranno invariati anche rispetto allo scorso anno (per approfondimenti: Naspi: requisiti e importi per il 2017).
Nella stessa circolare, l'Istituto si è occupato anche di indicare gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2018.
Non essendo intervenute modifiche normative, spiega l'INPS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015, ad euro 1.208,15 per il 2018.
Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2018, euro 1.314,30.
INPS, Circolare n. 19/2018