di Lucia Izzo - È entrata in vigore lo scorso 4 febbraio la legge 11 gennaio 2018, n. 5 (qui sotto allegata) recante "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato", pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 28 del 03/02/2018).
Sono molte le novità introdotte dal provvedimento (leggi: Telemarketing: stop per legge a stalking telefonico e doppio prefisso) che avranno grande impatto nella quotidianità dei cittadini, in particolar modo per quanto riguarda il nuovo Registro delle Opposizioni "allargato" e l'introduzione di un doppio prefisso per riconoscere i call center, uno per le chiamate commerciali e l'altro per le indagini statistiche
Registro delle opposizioni: le novità
La nuova legge consente a tutti gli utenti di iscrivere la propria utenza telefonica nel "Registro pubblico delle opposizioni" (R.P.O.), istituito dal d.P.R. 178/2010, quindi potranno accedervi anche i numeri di telefonia mobile e non solo le utenze fisse come previsto in precedenza.
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Il provvedimento, infatti, precisa che potranno avanzare richiesta d'iscrizione al registro tutti gli interessati, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche (fisse e mobili) che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.
Nel registro verranno altresì inserite le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati, che gli operatori saranno tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
L'iscrizione al registro, inoltre, revocherà automaticamente tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili.
Faranno eccezione, tuttavia, i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
Ancora, sarà valido il consenso al trattamento dei dati personali che l'interessato presterà successivamente all'iscrizione nel registro.
Sono previste, in caso di violazione delle prescrizioni, pesanti sanzioni per i trasgressori: non solo, il pagamento di una pesante sanzione amministrativa, ma, nei casi più gravi, addirittura la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Telemarketing: due prefissi per identificare le chiamate dei call center
La nuova legge introduce espressamente due codici o prefissi che verranno individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Questi andranno a identificare e distinguere, in modo univoco, le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche, da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.
Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali, fisse o mobili, dovranno adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per tali servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità, oppure presentare l'identità della linea a cui possono essere contattati.
Sarà introdotto, inoltre, il c.d. numero "richiamabile", oltre che identificabile, che potrà essere utilizzato da chi ha ricevuto la telefonata dai call center per ricontattare (con costi a carico del consumatore) per ricontattare l'utenza dalla quale è partita la chiamata .
Telemarketing: nuovi obblighi per gli operatori
La legge prevede inoltre espressamente il divieto, con qualsiasi forma o mezzo, di comunicare a terzi, trasferire o diffondere i dati personali degli interessati iscritti al registro delle opposizioni da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
Ancora, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento sarà tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati saranno trasferiti.
All'uopo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno definite tariffe agevolate per la consultazione del registro, anche prevedendo forme di abbonamento temporale per gli operatori che negli ultimi cinque anni non abbiano riportato sanzioni per violazioni delle norme sul telemarketing.
Inoltre, sarà espressamente vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati. Infine, in caso di violazioni delle disposizioni previste dalla legge, sarà prevista la responsabilità solidale del titolare del trattamento dei dati personali anche laddove questi abbia affidato a terzi le attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
Telemarketing Legge n. 5/2018• Foto: 123rf.com