di Marina Crisafi - Dal 6 marzo cambieranno le regole sulle impugnazioni penali. Entrerà in vigore infatti il decreto legislativo n. 11/2018 (sotto allegato) contenente disposizioni "di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione" in ambito penale, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio scorso, che attua la delega contenuta nella riforma Orlando, andando a circoscrivere l'area delle impugnazioni sia per il pm che per l'imputato.
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L'obiettivo della riforma è quello di ridurre i casi di appello, andando a comprimere il potere di impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, l'esercizio dell'azione penale per il pm e il diritto di difesa dell'imputato, sono soddisfatte.
Vediamo, dunque, le novità che entreranno in vigore il 6 marzo:
Limiti all'appello per il pm
Le disposizioni prevedono nuovi limiti per l'appello del pm.
Innanzitutto, si prevede che lo stesso, in base al nuovo comma 4-bis dell'art. 568 del codice di procedura penale, possa proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.
Il pm può dunque proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, ma non può appellare le sentenze di condanna, salvo che in determinate ipotesi: ossia, quando modificano il titolo del reato o, ancora, stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Ex nuovo art. 593-bis, rubricato "Appello del pubblico ministero", nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale". Il procuratore generale "presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento".
Proscioglimento e non luogo a procedere
Rimangono comunque, inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa e le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.
Limiti all'appello dell'imputato
Di conseguenza, secondo i novellati commi 1 e 2, dell'art. 593 c.p.p., l'imputato può appellare le sentenze di condanna, nonché le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso
Appello incidentale per l'imputato
Secondo il novellato art. 595 c.p.p., inoltre, l'imputato che non ha proposto impugnazione puo' proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti. Entro lo stesso termine, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.ยป.
Limiti al ricorso per cassazione contro le sentenze del Gdp
Ex nuovo comma 2-bis dell'art. 606 c.p.p., infine, viene introdotto un limite al ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace. Si prevede, infatti, che "contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso possa essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)" della disposizione, ossia: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
D.lgs. n. 11/2018
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